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Sez. 1, Sentenza n. 10393 del 22/11/1996 Ud. (dep. 03/12/1996) Rv. 206155 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Molestia o disturbo alle persone - Petulanza - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206155-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

Ai fini della sussistenza del reato contravvenzionale di cui all'art. 660 cod. pen. - molestia o disturbo alle persone - deve considerarsi petulante l'atteggiamento di chi insista nell'interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà, anche dopo essersi accorto che la sua condotta non è gradita ed essere stato anzi diffidato a porre fine alla stessa. (La Suprema Corte ha affermato tale principio rigettando il ricorso proposto dagli imputati i quali erano stati condannati per il reato in questione, per essersi recati per alcune sere, dopo le ore 22 - e con il pretesto di seguire una locale tradizione - sotto l'abitazione delle parti offese bussando con bastoni, campanacci ed altri oggetti, insistendo nella turbativa nonostante l'espressa volontà degli interessati di non prendere parte alla manifestazione e l'intervenuta diffida da parte della forze dell'ordine di porre fine alle molestie).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)