Sez. 6, Sentenza n. 24349 del 27/01/2012 Ud. (dep. 19/06/2012) Rv. 253095 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Corruzione in atti giudiziari - Nozione di atto giudiziario - Riferimento ad atti di funzionari di cancelleria - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 319 ter cod. pen. è "atto giudiziario" quello funzionale ad un procedimento giudiziario e, pertanto, anche l'atto del funzionario di cancelleria, collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario, che esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti. (Fattispecie nella quale un cancelliere, attraverso l'assegnazione irregolare dei processi tramite manipolazione dei criteri automatici di assegnazione, faceva assegnare a giudici onorari compiacenti le pratiche giudiziarie di alcuni avvocati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)