Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9862 del 15/04/2021 (Rv. 661142 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Tardivo deposito della procura speciale a ricorrere per cassazione - Inammissibilità del ricorso - Condanna alle spese dell'assistito e non del suo difensore - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di giudizio di cassazione, il tardivo deposito della procura speciale a ricorrere comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue la condanna a pagare le spese di lite a carico non del difensore ma del suo assistito, al quale l'attività processuale compiuta va riferita in ragione dell'effettivo rilascio della detta procura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)