Sez. 3, Sentenza n. 4187 del 02/03/2004 (Rv. 570709 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Derivazione del rapporto tra le parti dalla legge o da provvedimento del giudice - Presupposto - Amministrazione di beni altrui - Esercizio in concreto - Necessità .
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, primo comma n. 6, cod. civ. postula che per legge o in virtù di un provvedimento del giudice si eserciti in concreto l'amministrazione di beni altrui.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)