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Sez. 3, Sentenza n. 4187 del 02/03/2004 (Rv. 570709 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Derivazione del rapporto tra le parti dalla legge o da provvedimento del giudice - Presupposto - Amministrazione di beni altrui - Esercizio in concreto - Necessità.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570709-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI

La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, primo comma n. 6, cod. civ. postula che per legge o in virtù di un provvedimento del giudice si eserciti in concreto l'amministrazione di beni altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)