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Sez. 6, Sentenza n. 51640 del 08/11/2016 Cc. (dep. 02/12/2016) Rv. 268824 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Misure di prevenzione patrimoniali - Art. 18, comma quarto, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Residenza o dimora all'estero del proposto - Nozioni - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268824-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, le nozioni di residenza o dimora all'estero che, ai sensi dell'art. 18, comma quarto, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, consentono l'avvio o la prosecuzione del procedimento di prevenzione patrimoniale su beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, si identificano nel luogo di stabile abitazione, formale o sostanziale, del soggetto proposto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice del merito aveva escluso la stabilità della dimora all'estero di un proposto trasferitosi per undici mesi nel proprio Paese di origine per effettuare un ciclo di cure, mantenendo il centro dei propri interessi e la sua usuale abitazione in Italia, ove poi aveva fatto ritorno).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)