Sez. L, Sentenza n. 13940 del 16/06/2006 (Rv. 590267 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE | Controversie relative a prestazioni previdenziali - Parere del secondo consulente tecnico d'ufficio, in contrasto con il parere del primo consulente, acriticamente recepito dalla sentenza - Censure - Adeguatezza - Necessità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE
Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali, il parere del secondo consulente tecnico d'ufficio, in contrasto con il parere del primo consulente e acriticamente recepito dalla sentenza, è adeguatamente censurato solo ove si ponga in luce che gli accertamenti e la valutazione del primo consulente, potenzialmente idonei a condurre a diversa decisione, non siano stati esaminati e valutati nell'ambito della seconda consulenza, né con la sentenza
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)