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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13887 del 23/06/2011 (Rv. 618817 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Certalex - Riduzione o diminuzione del godimento dell'immobile - Unilaterale sospensione o diminuzione del canone - Legittimità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618817-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

Il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1584, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)