Sez. 1, Sentenza n. 2647 del 22/11/1978 Ud. (dep. 16/03/1979) Rv. 141456 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE - DIBATTIMENTO - COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO PER DEDURRE LA NULLITA - SANATORIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE - DIBATTIMENTO - COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO PER DEDURRE LA NULLITA - SANATORIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi che il termine di comparizione a giudizio non sia stato rispettato e l'imputato ritualmente comparso abbia dichiarato che la comparizione e stata determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarita, il giudice, salvo che non ritenga di rinviare il dibattimento a tempo indeterminato, deve concedere un termine per la difesa - non inferiore a cinque giorni - per tal modo determinando la sanatoria della dedotta nullita-inefficacia del decreto di citazione a giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 188, Cod. Proc. Pen. art. 407, Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)