Sez. U, Sentenza n. 314 del 02/02/1973 (Rv. 362217 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - NORME DISCIPLINATRICI DELLE COSTRUZIONI IN ZONE TERREMOTATE - NATURA E FUNZIONE - CONTROVERSIA TRA PRIVATI PER L'INOSSERVANZA DI NORME ANTISISMICHE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - NORME DISCIPLINATRICI DELLE COSTRUZIONI IN ZONE TERREMOTATE - NATURA E FUNZIONE - CONTROVERSIA TRA PRIVATI PER L'INOSSERVANZA DI NORME ANTISISMICHE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Per decidere se la cognizione di una determinata controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario od in quella del giudice amministrativo occorre aver riguardo alla posizione soggettiva fatta valere dall'attore, in funzione della tutela giuridica che l'ordinamento, in astratto, le accorda e stabilire quindi se detta posizione e configurabile come diritto soggettivo o come interesse legittimo. Le norme legislative che disciplinano l'attivita edilizia nelle zone sismiche sono rivolte, oltre che alla tutela dell'interesse generale alla pubblica incolumita, anche alla tutela dell'integrita delle singole proprieta edilizie, e creano pertanto, nei rapporti fra i privati proprietari, veri e propri diritti soggettivi di contenuto patrimoniale. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda del privato proprietario che, lamentando il pregiudizio derivante dall'inosservanza delle prescrizioni antisismiche da parte del vicino, chieda, nei confronti di questi, il rispetto di tali prescrizioni. (V 2819/69, mass n 342616).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 25/11/1962 num. 1684 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)