Sez. 1, Sentenza n. 4467 del 25/11/1991 Cc. (dep. 10/01/1992) Rv. 188856 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Amnistia e indulto | Opposizione all'ordinanza del giudice - Trattazione - Procedimento contenzioso - Necessità - Inosservanza di tale procedura - Conseguenze.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Amnistia e indulto
Il giudizio conseguente all'opposizione proposta dal pubblico ministero contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in materia di indulto deve svolgersi in contraddittorio, con le forme previste dall'art. 666 cod.proc.pen., e non con procedura "de plano". Ne consegue che qualora venga adottata quest'ultima procedura, il provvedimento che la conclude è viziato di nullità assoluta per omesso avviso all'interessato e, comunque, per assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)