Sez. L, Sentenza n. 2958 del 26/03/1994 (Rv. 485927 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Tempo | Superamento della soglia di invalidità - Riferimento al momento dell'accertamento o a quello immediatamente precedente - Ammissibilità - Limiti - Condizione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Tempo
In tema di accertamento della decorrenza dell'invalidità pensionabile, il superamento della soglia di invalidità è normalmente antecedente, salvo casi eccezionali, al momento della indagine tecnica del consulente, in quanto, riguardando l'indagine stessa uno stato o un processo durevole, è assai improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nel suo momento iniziale, mentre per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore; peraltro per gli stati patologici per i quali ciò non sia possibile, in assenza di dati anamnestici, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento dell'accertamento, ovvero ad epoca ragionevolmente e immediatamente precedente, difettando elementi utili per fare risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)