Sez. 2, Sentenza n. 10798 del 28/04/2008 (Rv. 603164 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Costituzione - Trasferimento della proprietà di un immobile a fronte della rendita periodica - Equivalenza tra il valore della rendita immobiliare e l'ammontare della prestazione periodica - Aleatorietà - Esclusione - Nullità.
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La costituzione di una rendita vitalizia, realizzata mediante il trasferimento di un bene immobile in favore dell'obbligato al versamento periodico, è nulla quando non sia riscontrabile l'aleatorietà del contratto perché il valore della rendita ricavabile dall'immobile e quello della prestazione assicurata sono sostanzialmente equivalenti, anche in considerazione dell'età avanzata del beneficiario del vitalizio, non essendo ravvisabile alcun rischio, ma esclusivamente una sproporzionata posizione di vantaggio, nel contraente che ha acquistato la proprietà dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)