Sez. 3, Sentenza n. 19691 del 17/07/2008 (Rv. 604285 - 01)
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE | Assegnazione giudiziale della casa coniugale al coniuge originariamente non conduttore - Cessione "ex lege" del contratto - Configurabilità - Conseguenze - Azione di ripetizione delle somme versate per canoni "contra legem" - Termine semestrale di decadenza per la proposizione dell'azione di cui all'art. 79 della legge n. 392 del 1978 - Decorrenza - Individuazione - Fattispecie.
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE
Il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione "ex lege" del contratto a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue e non é più suscettibile di reviviscenza neppure nell'ipotesi in cui la cosa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore. Peraltro, nel momento in cui si realizza detta successione, si verifica, altresì, in senso del tutto figurativo e virtuale, una sorta di riconsegna dell'immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna, sempre in senso figurativo, della cosa locata al nuovo conduttore. Ne consegue che il termine semestrale di decadenza dall'azione di ripetizione delle somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti della legge n. 392 del 1978, e di cui al secondo comma dell' art. 79 della medesima legge, comincia a decorrere dalla data del provvedimento giudiziale di separazione personale dei coniugi, fatta salva, per il coniuge conduttore non assegnatario, la possibilità di dimostrare che l'effettivo rilascio dell'immobile sia avvenuto in un momento successivo al provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito secondo cui il provvedimento di omologazione della separazione consensuale dei coniugi aveva estinto definitivamente il rapporto di locazione in capo al coniuge non assegnatario che, pertanto, dalla data di emissione del detto provvedimento aveva perso la qualità di conduttore, con la conseguenza che dalla medesima data per lo stesso era iniziato a decorrere il termine di decadenza per la proposizione di eventuali azioni di ripetizione di somme versate per canoni "contra legem").
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)