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Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori

Testo in vigore al

Art. 4 Requisito dell'anzianita' per la valutazione e domanda dell'interessato

1. Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte di appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 5 Requisito del servizio giudiziario

1. Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attivita', anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.1

2. Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attivita' svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia e' equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari.5

Art. 6 Nuova valutazione

1. Il magistrato non valutato favorevolmente e' sottoposto a nuova valutazione dopo un triennio.

Art. 7 Nomina a magistrato di Cassazione

1. I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianita'.

2. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianita' prevista dall'articolo 4.

3. Nel caso previsto dall'articolo 6 la nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.2

Art. 8 Rinuncia alla nomina

1. La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Cassazione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

2. In tale caso la nuova nomina e' conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

Art. 9 Permanenza nell'esercizio delle precedenti funzioni

1. I magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Art. 10 Conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione

1. Il conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione e' disposto dal Consiglio superiore della magistratura su domanda degli interessati ovvero d'ufficio, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, per la copertura dei posti rimasti vacanti.2

Art. 11 Concorsi per esami

1. Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, e' indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e in ogni caso per non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 Requisiti e modalita' del concorso per esame

1. Possono partecipare al concorso per esame i magistrati che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano maturato una anzianita' di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed abbiano ottenuto il parere favorevole degli organi previsti nell'articolo 2.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si applicano all'esame di cui al precedente articolo.

Art. 13 Conferimento della nomina a seguito di concorso per esame

1. I vincitori del concorso per esame conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso e ad essi sono contestualmente conferite le funzioni di magistrato di Cassazione.

2. I vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che hanno conseguito la nomina a norma dell'articolo 7 con la stessa decorrenza.

3. La idoneita' conseguita nei concorsi per esame a posti di magistrato di Cassazione e' equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore.

Art. 14 Decorrenza delle nomine gia' conseguite

1. Sono anticipate ai soli effetti giuridici, di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1959, le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

2. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianita' alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 Collocamento nel ruolo di anzianita

1. Coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti non possono in alcun caso essere collocati nel ruolo di anzianita' prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16 Dichiarazione di idoneita' alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianita

1. Ai fini della dichiarazione di idoneita' alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianita' di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianita' li precedono indipendentemente dalla anzianita' predetta.2

Art. 17 Decorrenza della nomina alle funzioni direttive superiori

1. I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.22a

Art. 18 Permanenza nelle precedenti funzioni

1. I magistrati che hanno ottenuto la nomina alle funzioni direttive superiori continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore.

Art. 19 Conferimento degli uffici direttivi superiori

1. Il conferimento degli uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse corti, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo.2

Art. 20 Decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente

1. Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al 1 gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione.

2. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianita' alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21 Norme transitorie per la nomina a magistrato di Cassazione

1. L'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre continua l'espletamento delle revisioni in corso.

2. Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio gia' definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e' equiparato alla valutazione del Consiglio superiore prevista dall'articolo 1.

3. I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

4. I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole previsto dai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianita' prevista nell'articolo 4 ed agli effetti economici dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

5. La disposizione di cui al precedente comma relativa alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici si applica anche ai magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato l'anzianita' prevista dall'articolo 4 e non quella richiesta dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione allo scrutinio.

6. I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianita' necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.3

7. La domanda, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio al quale l'interessato appartiene.

Art. 22 Norme transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori

1. I magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato l'anzianita' prevista dall'articolo 16 conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori, se dichiarati idonei, agli effetti giuridici dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23 Onere finanziario

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1973, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24 Entrata in vigore

1. E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - ZAGARI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI