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Sez. 2, Sentenza n. 277 del 31/01/1967 (Rv. 326071 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - EREDITARIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COEREDI - AVVENUTA CESSIONE DELLE RISPETTIVE QUOTE EREDITARIE - IRRILEVANZA - MUTAMENTO DELL'ORIGINARIA DOMANDA DI DIVISIONE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1967-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326071-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - EREDITARIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COEREDI - AVVENUTA CESSIONE DELLE RISPETTIVE QUOTE EREDITARIE - IRRILEVANZA - MUTAMENTO DELL'ORIGINARIA DOMANDA DI DIVISIONE - ININFLUENZA.*

Nel giudizio divisorio ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti alla comunione e, nel caso di divisione a seguito di successione mortis causa, necessari contraddittori, nei confronti dei quali il giudizio va instaurato o integrato, sono anche i coeredi che hanno ceduto la loro quota, dato che la cessione della quota non fa perdere al cedente la sua qualita di erede. L'esigenza dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi sussiste anche nell'ipotesi in cui-estintosi per inattivita delle parti un primo giudizio di divisione, nel quale era intervenuta una sentenza non definitiva, passata in giudicato, con cui era stato attribuito ad un coerede, divenuto cessionario delle quote degli altri coeredi ad eccezione di quella di uno solo di costoro, l'unico immobile costituente il compendio ereditario, considerato non comodamente divisibile con l'Obbligo di pagare all'altro condividente una somma corrispondente al valore della sua quota-il coerede, divenuto proprietario esclusivo dell'immobile ereditario, abbia promosso un nuovo giudizio, nel quale, pur avendo espressamente richiamato il giudicato formatosi nel giudizio precedente, abbia chiesto ex novo la divisione dell'eredita, giacche la questione dell'integrita del contraddittorio, attenendo alla validita della Costituzione del rapporto processuale, deve essere risolta non gia in base all'esito della lite, ma in relazione all'oggetto della domanda. Ne rileva che l'attore abbia modificato, nell'udienza di rimessione della causa al collegio, le conclusioni formulate nell'atto di citazione, in quanto, se tali modificazioni sono state mantenute nei limiti consentiti dalla legge, non e stata alterata la natura dell'Azione se, invece, e stata introdotta una nuova domanda, la sua proponibilita e condizionata all'accettazione del contraddittorio da parte del convenuto, la quale non e ravvisabile nell'ipotesi in cui quest'ultima abbia mantenuto ferme le eccezioni prospettate in relazione alla domanda originaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)