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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 209 del 2003

Decisione
decisa il 2003-06-03, depositata il 2003-06-11
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:209
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 27827

  • Processo penale
  • Richiesta di documenti
  • Opposizione del segreto di stato
  • Ricorso per conflitto di attribuzione della corte di assise d’appello di roma, nei confronti del comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di stato
  • Delibazione preliminare
  • Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo
  • Ammissibilità del ricorso.
Leggi la massima
È ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'assise di appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, a seguito del segreto di Stato opposto dal predetto Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, alla richiesta di esibizione di documenti ai fini della definizione del procedimento penale in corso davanti alla autorità ricorrente per il reato di sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato a carico di un dipendente del Servizio per la informazione e la sicurezza democratica (SISDE). Nella fase di mera delibazione senza contraddittorio sussistono, infatti, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle norme perché possa configurarsi conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale dal momento che: a) tanto la Corte d'assise d'appello di Roma, quanto il Comitato parlamentare sono legittimati, rispettivamente, a sollevare conflitto e a resistere ad esso, essendo organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere che ciascuno di essi rappresenta o al quale appartiene; b) è lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite all'autorità giudiziaria ricorrente in conseguenza del vincolo del segreto di Stato opposto dal Comitato parlamentare.

Norme impugnate

  • nota del Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza 19 febbraio 2002

Parametri

  • art. 11 legge 24 ottobre 1977, n. 801
  • art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del 19 febbraio 2002 - prot. 2002/0000136/SG-CIV - con la quale, richiamando l'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Comitato parlamentare ha opposto il vincolo del segreto alla esibizione di atti in suo possesso, promosso dalla Corte di assise di appello di Roma, con ricorso depositato il 23 aprile 2002 ed iscritto al n. 218 del registro ammissibilità conflitti. Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un dipendente del Servizio per la informazione e la sicurezza democratica (SISDE) per il reato di sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, la Corte d'assise d'appello di Roma, con ricorso depositato il 23 aprile 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, in relazione alla opposizione del segreto di Stato, comunicata con nota del Presidente del Comitato medesimo in data 19 febbraio 2002; che la Corte ricorrente lamenta che il Presidente del Comitato parlamentare, al quale era stata richiesta l'esibizione di alcuni documenti, abbia opposto il vincolo del segreto, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), in difetto dei necessari presupposti; che, in particolare, ad avviso della ricorrente, benché il citato art. 11 disponga che i componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, alle proposte e ai rilievi inerenti alle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi, tale vincolo non si estende fino al punto di comprendere anche la documentazione che sia pervenuta al Comitato per vie non istituzionali, come si sarebbe verificato nella fattispecie; che pertanto la ricorrente chiede a questa Corte di valutare il corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 11 della legge n. 801 del 1977, così come esercitato dal Comitato parlamentare con la indicata nota del 19 febbraio 2002, non potendo procedere ulteriormente, poiché l'opposizione del segreto impedisce l'adozione di ogni decisione fondata su una prova generica.
punto 2
Considerato che in questa fase del giudizio di mera delibazione senza contraddittorio appaiono sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, perché possa configurarsi un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte; che, in particolare, sotto il profilo soggettivo, sussiste la legittimazione della Corte d'assise d'appello di Roma a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione; che anche il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato è legittimato a resistere al conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, nell'ambito delle materie di sua spettanza, la volontà del potere cui appartiene; che, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità, deve dichiararsi esistente la materia del conflitto, in quanto la ricorrente Corte d'assise d'appello di Roma lamenta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, in relazione alla opposizione del segreto di Stato da parte del Comitato parlamentare.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'assise di appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, con il ricorso in epigrafe; dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'assise d'appello di Roma, ricorrente; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Fernanda CONTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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