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Sez. 1, Sentenza n. 382 del 23/04/1971 Ud. (dep. 30/09/1971) Rv. 119139 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITI - IN GENERE - INDAGINI ESEGUITE DA SPECIALISTI INCARICATI DAL PERITO - MERA COLLABORAZIONE MATERIALE - LEGITTIMITA - ATTIVITA DI CARATTERE VALUTATIVO - NOMINA DI ALTRO PERITO - NECESSITA - INOSSERVANZA - NULLITA ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1971-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119139-01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITI - IN GENERE - INDAGINI ESEGUITE DA SPECIALISTI INCARICATI DAL PERITO - MERA COLLABORAZIONE MATERIALE - LEGITTIMITA - ATTIVITA DI CARATTERE VALUTATIVO - NOMINA DI ALTRO PERITO - NECESSITA - INOSSERVANZA - NULLITA ASSOLUTA.*

In tema di indagini particolari eseguite da tecnici specialisti per conto del perito deve applicarsi il principio che questi non puo trasferire ad altri l'incarico ricevuto. L'attuazione pratica di tale principio non esclude la possibilita che egli possa servirsi di collaboratori che lo assistano nelle operazioni per l'espletamento dell'incarico senza l'Obbligo di osservanza delle formalita imposte dagli artt 314 e segg cod proc pen, purche l'attivita di collaborazione implichi solo la rilevazione di dati tecnici di carattere puramente materiale che il perito stesso sia in ogni modo in grado di controllare. Quando invece, per la complessita della ricerca o per altro motivo, egli non sia in grado di compiere accertamenti che, indispensabili per l'adempimento dell'incarico, esigano peculiari cognizioni tecniche e importino per la loro esecuzione un giudizio fondato su un criterio di valutazione critica dei dati ottenuti o una scelta discrezionale dei metodi di rilevamento dei dati stessi, dovra allora rivolgersi al giudice, al quale spetta di provvedere alla scelta e alla nomina di un secondo perito nella persona di un idoneo specialista. La inosservanza di tale formalita, risolvendosi nell'assunzione di funzioni peritali da parte di un soggetto estraneo al processo, e causa di nullita assoluta e insanabile ai sensi dell'art 185 n 2 e 3 cod proc pen per la violazione degli artt 314, 315 e 315 bis, 303, 304 bis e 304 ter cod proc pen. (V 106822, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 315 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 315, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)