Sez. 1, Sentenza n. 5316 del 16/03/2004 (Rv. 571195 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - QUANTITATIVI | Fideiussione prestata a garanzia di apertura di credito in conto corrente - Recesso del fideiussore - Rimesse attive confluite sul conto corrente dopo il recesso - Conteggio anticipato e separato a favore del fideiussore receduto - Ammissibilità - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - QUANTITATIVI
In tema di recesso del fideiussore da una fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente senza determinazione di durata, le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio non possono essere conteggiate isolatamente e separatamente a favore del garante in riduzione del saldo passivo esistente alla data del recesso medesimo, stante il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente che in quello tra banca e garante, avendo i versamenti la funzione di ripristinare la disponibilità e di consentire, quindi, ulteriori prelievi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1844, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1941
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)