diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 55807 del 03/10/2018 Ud. (dep. 12/12/2018) Rv. 274622 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Riduzione premiale di un terzo - Applicazione dopo la determinazione del trattamento sanzionatorio - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274622-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

In tema di rito abbreviato, la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va computata all'esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla applicazione della continuazione, al riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, al riconoscimento di circostanze aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed alla applicazione della recidiva, atteso che tale la riduzione, per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il "reato" oppure il "reo", non può essere ricondotta né alla categoria delle circostanze attenuanti né a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di appello di applicare la riduzione di un terzo sulla pena come determinata dopo l'applicazione delle attenuanti generiche e dell'aumento ex art. 81 cod. pen.) Conf. Rv. 196318.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)