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Provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di Venezia

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono dichiarate di pubblica utilita' e sono considerate indifferibili ed urgenti ad ogni effetto di legge le opere pubbliche interne occorrenti per l'ampliamento, per la sistemazione e per l'attrezzatura del Porto canale Corsini di Ravenna nonche' le opere per la sistemazione dell'annessa zona di sviluppo industriale e per la costruzione degli stabilimenti industriali.1

2. L'area per la costruzione delle opere del porto sara' delimitata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la marina mercantile e con il Ministro per l'industria e il commercio; l'area della zona di sviluppo industriale sara' delimitata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. I decreti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 2

1. L'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale e in quella di sviluppo industriale e' affidata in concessione con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio e col Ministro per la marina mercantile, ad una societa' per azioni alla quale hanno diritto di partecipare, anche in maggioranza, gli enti locali interessati che ne facciano richiesta. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplineranno i modi i termini e le condizioni, per la esecuzione delle opere.

2. Alla stessa societa' indicata nel comma precedente puo' essere affidato l'esercizio degli impianti costruiti nella zona portuale, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentiti i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio. Le convenzioni per disciplinare i modi, i termini e le condizioni per l'esercizio, nonche' i rapporti fra il concessionario e le Amministrazioni statali interessate sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentiti i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio. I rapporti tra il concessionario e le Amministrazioni locali saranno regolati da convenzioni da approvarsi dal Ministro per la marina mercantile sentito il Ministro per l'interno.

3. Nulla e' innovato, in materia di demanio marittimo, a quanto dispongono il codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione.

Art. 3

1. Per la sistemazione a zona di sviluppo industriale, nonche' per l'impianto di stabilimenti industriali compresi nell'area di sviluppo industriale considerati di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 1 la conseguente espropriazione per pubblica utilita' e' disposta, su richiesta della societa' concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di 6 anni dal decreto di esproprio.

2. I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere ceduti esclusivamente con destinazione ad opere e impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.1

Art. 4

1. L'indennita' di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sara' ragguagliata al valore venale del terreno prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente e indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra, operazione che si riconnetta, comunque, l'impianto e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.1

Art. 6

1. Per la esecuzione di opere destinate a deviare il traffico petrolifero dal centro storico della citta' di Venezia, e consentire in quel porto la discarica di petroliere di grande tonnellaggio, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi.

2. L'esecuzione delle opere previste a Venezia puo' essere affidata in concessione al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

Art. 7

1. La spesa occorrente per la esecuzione delle opere di cui agli articoli 5 e 6 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1960-61, 750 milioni per le esercizio 1961-62, 2.250 milioni per l'esercizio 1962-63, 2.000 milioni per l'esercizio 1963-64 e 2.000 milioni per l'esercizio 1964-65.

2. Il Ministro per i lavori pubblici puo' assumere, per le esigenze ed i programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 8

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 e di lire 750 milioni nell'esercizio 1961-62 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione, di parte straordinaria, della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI - - GONELLA - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI - COLOMBO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA