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Sez. 1 - , Ordinanza n. 35081 del 29/11/2022 (Rv. 666453 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Società di capitali cancellata dal registro delle imprese - Azione dei creditori sociali nei confronti del liquidatore - Art. 2456, comma 2, c.c., nel testo previgente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 - Prescrizione - Decorrenza. SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666453-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In applicazione dell'art. 2456, comma 2, c.c., nel testo previgente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003, l'azione dei creditori sociali nei confronti del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, cui sia addebitata la responsabilità del mancato pagamento dei loro crediti, può essere esperita a seguito della cancellazione della società e, dalla data di tale adempimento, in applicazione dell'art. 2935 c.c., comincia a decorrere anche il termine di prescrizione del corrispondente diritto, senza che abbia alcun rilievo il momento in cui la società si sia effettivamente estinta (in base alla disciplina all'epoca vigente, diversa da quella attuale) o quello in cui il fatto illecito del liquidatore sia divenuto effettivamente conoscibile ai terzi interessati.

Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)