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Sez. 5, Sentenza n. 11508 del 07/09/2001 (Rv. 549200 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE | Contribuente - Fallimento - Dichiarazione - Imposta da lui dovuta - Iscrizione nei ruoli straordinari - Ammissibilità - Annualità d'imposta antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 5 del D.L. n. 90 del 1990 - Iscrizione nei ruoli straordinari anche degli interessi - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549200-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE

Il fallimento del contribuente, determinando una situazione di fondato pericolo per la riscossione, costituisce fatto idoneo a giustificare la iscrizione nei ruoli straordinari dell'imposta da lui dovuta, esclusa, però, per le annualità d'imposta antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 5, comma nono, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, conv. in legge 2 giugno 1990, n. 165, la iscrizione a ruolo anche degli interessi. Infatti, solo con detta ultima disposizione il legislatore ha previsto, in modo chiaramente innovativo e non interpretativo, l'iscrizione a ruolo, in base ad accertamenti non definitivi, anche degli interessi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)