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Sez. 1, Sentenza n. 1738 del 11/02/1993 (Rv. 480851 - 01)

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - In genere | Destinatari della notifica del decreto di adottabilità diversi dal P.M. - Litisconsorti necessari - Qualità - Assunzione - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480851-01

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - In genere

Nel sistema delineato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, le persone indicate dall'art. 15 come destinatarie della notifica del decreto di adottabilità, diverse dal P.M. (genitori, parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, tutore), assumono la qualità di litisconsorti necessari del giudizio di opposizione solo in quanto propongano reclamo avverso il decreto di adottabilità. Invero, la mancata proposizione dell'opposizione, comportando acquiescenza al decreto da parte dei suddetti soggetti, determina il venir meno nei loro confronti della potenziale qualità di litisconsorti necessari e la loro collocazione nella categoria delle persone che nel giudizio di primo grado devono essere doverosamente sentite a soli fini istruttori, e che in sede di appello possono essere fonti meramente eventuali di informazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)