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Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione del 7 luglio 2009 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (rifusione)

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1, in particolare gli articoli 170 e 192, in combinato disposto con l'articolo 4,

Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli2 è stato modificato in modo sostanziale a più riprese3. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

Le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità. Se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico, il diritto alla restituzione è in linea di massima acquisito nel momento in cui i prodotti escono dal mercato comunitario. Se il tasso di restituzione è differenziato in base alla destinazione dei prodotti, il diritto alla restituzione è vincolato all'importazione in un paese terzo.

L'attuazione dell'accordo sull'agricoltura4 concluso nell'ambito dell’«Uruguay Round» prevede che la concessione della restituzione venga di norma subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione stessa. Tuttavia, le consegne effettuate all'interno della Comunità e destinate alle organizzazioni internazionali, alle forze armate e all'approvvigionamento, nonché le esportazioni in quantitativi ridotti, presentano un carattere specifico e un'importanza economica minore. Per questi motivi, è stato previsto un regime specifico senza titoli di esportazione inteso, da un lato, ad agevolare le operazioni di esportazione e, dall'altro, ad evitare un inutile sovraccarico amministrativo per gli operatori economici e le amministrazioni competenti.

Il giorno dell'esportazione deve essere il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante esprime la volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione. Tale atto è destinato, in particolare, a richiamare l'attenzione delle autorità doganali sul fatto che l'operazione di cui trattasi è sovvenzionata con fondi comunitari, in modo che le medesime autorità procedano ai pertinenti controlli. Al momento dell'accettazione dell'atto, i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino al momento della loro effettiva esportazione. La data in questione serve di riferimento per determinare la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

Nel caso di spedizioni alla rinfusa o in unità non standardizzate, si ammette che la massa netta esatta dei prodotti possa essere nota solo dopo il carico del mezzo di trasporto. Per tale ragione, è opportuno che nella dichiarazione di esportazione la massa venga indicata a titolo provvisorio.

Per quanto concerne la nozione di luogo di carico, nell'esportazione di prodotti agricoli sono possibili molte situazioni commerciali ed amministrative differenti. È pertanto difficile prevedere una regola unica ed occorre consentire agli Stati membri di determinare il luogo più appropriato per effettuare i controlli fisici sui prodotti agricoli esportati oggetto di una restituzione. A tal fine, sembra giustificato poter determinare, in particolare, il luogo di carico in modo differente a seconda che i prodotti siano caricati in container, oppure, al contrario, alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni e non caricati successivamente in container. Occorre inoltre, qualora i motivi siano debitamente giustificati, consentire alle autorità doganali di accettare la presentazione di una dichiarazione di esportazione per i prodotti agricoli oggetto di una restituzione, in un ufficio doganale diverso da quello competente del luogo in cui i prodotti saranno caricati.

Per consentire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi5, è opportuno prevedere che la concordanza tra la dichiarazione di esportazione e i prodotti agricoli venga verificata al momento del carico del container, dell'autocarro, della nave o di altri analoghi contenitori.

In caso di reiterate esportazioni di piccoli quantitativi di prodotti, è necessario prevedere una procedura semplificata per quanto riguarda il giorno da considerare per la determinazione del tasso di restituzione.

È opportuno mantenere il fatto generatore definito nel regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti6.

Ai fini di un'interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione la data di uscita del prodotto dal territorio doganale comunitario.

Può essere necessario che l'esportatore o il trasportatore prendano misure intese ad evitare che i prodotti destinati ad essere esportati si deteriorino durante il periodo di sessanta giorni successivo all'accettazione della dichiarazione di esportazione ed anteriormente all'uscita dal territorio doganale della Comunità o prima di aver raggiunto la loro destinazione. Una misura del genere è il congelamento, che consente di lasciare intatti i prodotti. Al fine di rispettare tale condizione, è opportuno prevedere che il congelamento possa essere effettuato durante il suddetto periodo.

Le autorità competenti devono accertare che i prodotti che escono dalla Comunità o che sono consegnati per determinate destinazioni siano effettivamente quelli che hanno formato oggetto delle formalità doganali d'esportazione. A tal fine, se un prodotto, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare, attraversa il territorio di altri Stati membri, occorre usare l'esemplare di controllo T5 di cui all’allegato 63 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario7. Tuttavia, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell'esemplare di controllo T5, qualora si applichi il regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, che dispone che, se un trasporto ha inizio nell'interno della Comunità e si conclude all'esterno di essa, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione ferroviaria di frontiera non debba procedere ad alcuna formalità.

Talvolta, determinati prodotti esportati con domanda di restituzione e che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, vi fanno ritorno per operazioni di trasbordo o di transito prima di giungere alla loro destinazione finale al di fuori di tale territorio. Il ritorno nel territorio doganale comunitario può anche avvenire per motivi non dovuti a necessità del trasporto, in particolare a scopo di speculazione. In tali casi, non è garantito il rispetto del termine di sessanta giorni entro il quale i prodotti devono lasciare come tali il territorio doganale della Comunità. È necessario, per evitare tali situazioni, definire con precisione le condizioni alle quali i prodotti possono rientrare nel territorio doganale comunitario.

Soltanto i prodotti in libera pratica e, eventualmente, originari della Comunità, possono beneficiare del regime contemplato nel presente regolamento. Per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sé, ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione. Nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componenti, è sufficiente che il componente o i componenti soddisfino le condizioni di cui sopra, o non vi rispondano più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti, perché possa essere accordata la restituzione o la pertinente parte della restituzione. Per tener conto della situazione particolare di certi componenti, occorre stabilire un elenco dei prodotti per i quali le restituzioni sono considerate fissate per un componente.

Gli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario8, definiscono l'origine non preferenziale delle merci. Per la concessione della restituzione all'esportazione, sono considerati di origine comunitaria soltanto i prodotti ottenuti interamente nella Comunità o che vi hanno subito una trasformazione sostanziale. È opportuno, ai fini di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, precisare che alcuni miscugli di prodotti non soddisfano le condizioni per la restituzione.

Il tasso di restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria di un prodotto. Per alcuni miscugli, assortimenti e prodotti misti, tale classificazione può comportare la concessione di una restituzione superiore all'importo economicamente giustificato. Occorre quindi adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabile ai miscugli, assortimenti e prodotti misti.

Se il tasso di restituzione è differenziato secondo la destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione. Tale misura può essere attenuata senza inconvenienti per quanto riguarda le esportazioni che danno diritto a una restituzione poco elevata, sempreché offrano garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti. L’obiettivo della disposizione è una semplificazione amministrativa in materia di presentazione delle prove.

Occorre prevedere la possibilità per i prodotti in regime di merci in reintroduzione, che quest'ultima venga effettuata dallo Stato membro d'origine dei prodotti o dallo Stato membro d'esportazione della prima esportazione.

Se nel giorno di fissazione anticipata della restituzione si applica per tutte le destinazioni un tasso di restituzione unico, esiste in taluni casi una clausola di destinazione obbligatoria. È opportuno considerare tale situazione come una differenziazione della restituzione, qualora il tasso di restituzione applicabile il giorno dell'esportazione sia inferiore a quello applicabile il giorno della fissazione anticipata, eventualmente adattato al giorno dell'esportazione.

Se il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione dei prodotti esportati, dev'essere fornita la prova che il prodotto di cui trattasi è stato importato in un paese terzo. L'espletamento delle formalità doganali di importazione consiste in particolare nel pagamento dei dazi all'importazione applicabili al prodotto affinché lo stesso possa essere commercializzato sul mercato del paese terzo interessato. Tenuto conto delle diverse situazioni esistenti nei paesi terzi importatori, è opportuno ammettere la presentazione dei documenti doganali di importazione che forniscono la garanzia dell'arrivo a destinazione dei prodotti esportati, ostacolando il meno possibile gli scambi.

Per rendere più agevole agli esportatori comunitari l'ottenimento della prova di arrivo a destinazione, occorre prevedere che società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciute dagli Stati membri rilascino attestati di arrivo a destinazione per i prodotti agricoli esportati dalla Comunità con una restituzione differenziata. Per il riconoscimento di tali società gli Stati membri, i quali hanno competenza in materia, decidono caso per caso, attenendosi ad alcuni orientamenti.

Per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata secondo la destinazione su un piano di parità con le altre esportazioni, e d'uopo disporre che, non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, gli venga versata una parte della restituzione, calcolata segnatamente in funzione del tasso di restituzione più basso.

Per le restituzioni differenziate, qualora si sia avuto un cambiamento di destinazione, la restituzione da versare è quella relativa alla destinazione reale, con un massimale pari all'importo applicabile a quella prefissata. Al fine di evitare il ricorso abusivo e sistematico alla fissazione anticipata relativa alle destinazioni con i tassi di restituzione più elevati, è opportuno introdurre una forma di penalizzazione nel caso in cui, cambiando la destinazione, il tasso di restituzione della destinazione reale risulti inferiore a quello della destinazione prefissata. Questa disposizione comporta delle conseguenze sul calcolo della parte di restituzione che può essere versata all'atto della presentazione della prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

Gli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 definiscono l'origine non preferenziale delle merci ed, in alcuni casi, è opportuno applicare ai prodotti reimportati il criterio della trasformazione o lavorazione sostanziale previsto all'articolo 24, per valutare se i prodotti precedentemente esportati sono giunti a destinazione.

Alcune esportazioni possono dar luogo a dirottamenti di traffico. Al fine di evitare questi ultimi, è opportuno subordinare il pagamento della restituzione per le esportazioni di cui trattasi, oltre che alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo o abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale. Inoltre, in alcuni casi, il pagamento della restituzione può essere subordinato alla condizione che il prodotto sia stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo importatore o abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale.

Se il prodotto è andato distrutto o si è avariato prima di essere stato immesso sul mercato di un paese terzo o prima di aver subito, in un paese terzo, una trasformazione o lavorazione sostanziale, la restituzione è considerata indebita. È opportuno lasciare all'esportatore la facoltà di dimostrare che le condizioni economiche in cui è stata effettuata l'esportazione erano tali da consentire la realizzazione di una transazione in un contesto normale.

Il finanziamento comunitario delle esportazioni non è giustificato se si constata che l'operazione di esportazione non costituisce una normale transazione commerciale, in quanto priva di reale finalità economica. È stata posta in essere soltanto per conseguire un vantaggio economico a spese della Comunità.

Occorre evitare che siano finanziate con fondi comunitari operazioni economiche non corrispondenti allo scopo del regime delle restituzioni all'esportazione. C'è il rischio che siano attuate simili operazioni per prodotti che, dopo aver beneficiato di restituzioni all'esportazione, verrebbero reimportati nella Comunità senza aver formato oggetto di una lavorazione o trasformazione sostanziale in un paese terzo e che, all'atto della reimportazione, beneficerebbero di un'esenzione parziale o totale dal dazio applicabile, in virtù di un accordo preferenziale o di una decisione del Consiglio. Per limitare i vincoli per gli esportatori, è opportuno applicare le pertinenti misure ai prodotti più sensibili.

Per ridurre l'incertezza degli esportatori, è opportuno esentare dalle misure concernenti il rimborso delle restituzioni i prodotti reimportati nella Comunità dopo più di due anni dal giorno dell'esportazione.

È necessario, da un lato, offrire agli Stati membri la possibilità di non concedere o di recuperare la restituzione nei casi flagranti in cui sia stato constatato che l'operazione non corrisponde alla finalità del regime delle restituzioni all'esportazione e, dall'altro, evitare oneri eccessivi per le amministrazioni nazionali obbligandole ad una verifica sistematica di tutte le importazioni.

È d'uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter essere immessi in commercio in condizioni normali sul territorio della Comunità. Bisogna tuttavia tener conto dei vincoli particolari derivanti dalle norme vigenti nei paesi terzi destinatari.

Alcuni prodotti possono perdere il diritto alla restituzione se cessano di essere di qualità sana, leale e mercantile.

Se per un'esportazione viene concessa una restituzione fissata in anticipo o tramite gara, il prelievo all'esportazione non si applica, in quanto l'esportazione deve essere realizzata alle condizioni che sono state stabilite in anticipo ovvero mediante gara. È parimenti necessario disporre che le esportazioni per le quali viene riscosso un prelievo fissato in anticipo o tramite gara siano realizzate alle condizioni previste e non fruiscano pertanto di restituzioni all'esportazione.

Per facilitare agli esportatori il finanziamento delle esportazioni, si devono autorizzare gli Stati membri ad anticipare, a partire dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, la totalità o una parte della restituzione, sempreché venga costituita una cauzione a garanzia del rimborso dell'anticipo nell'eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata.

L'importo pagato in anticipo deve essere rimborsato ove non venga riconosciuto alcun diritto alla restituzione o venga riconosciuto il diritto a una restituzione di entità inferiore all'importo anticipato. Nella somma da rimborsare deve essere incluso un importo supplementare per impedire abusi. In caso di forza maggiore, questo importo supplementare non deve essere rimborsato.

Dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dell'intervento9, si desume che i prodotti d'intervento devono raggiungere la destinazione prevista; che ne consegue che tali prodotti non possono essere sostituiti da prodotti equivalenti.

I prodotti in questione devono essere esportati entro un determinato periodo.

In caso di superamento dei termini previsti per l'esportazione o per la presentazione delle prove richieste per ottenere il versamento della restituzione, quest'ultima non è erogata; che occorre adottare misure corrispondenti a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli10.

Negli Stati membri i prodotti consegnati per certe destinazioni beneficiano, al momento dell'importazione in provenienza dai paesi terzi, di una franchigia sui dazi all'importazione. Se questi sbocchi rivestono una certa importanza, è d'uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi. Ciò riguarda segnatamente i prodotti utilizzati per l'approvvigionamento di navi e aeromobili.

Nei casi particolari di approvvigionamento di navi e di aeromobili e di forniture alle forze armate, è possibile prevedere norme particolari relative alla fissazione del tasso di restituzione.

I prodotti caricati a bordo di navi per l'approvvigionamento, sono utilizzati per essere consumati a bordo; che questi prodotti consumati tal quali o dopo aver subito una preparazione a bordo fruiscono della restituzione applicabile ai prodotti tal quali. Tenuto conto del posto disponibile negli aeromobili, la preparazione dei prodotti deve essere effettuata prima del loro caricamento a bordo. Ai fini di armonizzazione, occorre adottare talune norme che consentano ai prodotti agricoli consumati a bordo di aeromobili di fruire delle stesse restituzioni concesse ai prodotti consumati dopo aver subito una preparazione a bordo di navi.

L'attività commerciale relativa all'approvvigionamento di navi o aeromobili ha un carattere del tutto particolare che giustifica un regime speciale di anticipo della restituzione. I prodotti e le merci consegnati ai depositi di approvvigionamento devono essere successivamente forniti a scopi di approvvigionamento. Agli effetti del diritto alla restituzione, la consegna a tali depositi non può essere assimilata a un'esportazione definitiva.

Se venisse fatto uso della facilitazione sopra descritta e si constatasse in seguito che la restituzione non doveva essere pagata, gli esportatori beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito. È quindi opportuno prendere le misure idonee ad evitare tale indebito beneficio.

Per salvaguardare la competitività delle merci comunitarie fornite alle piattaforme operanti in determinate zone situate in prossimità di Stati membri, si deve praticare lo stesso tasso di restituzione applicato per gli approvvigionamenti nella Comunità. Per qualsiasi consegna avente una destinazione specifica, l'applicazione di un tasso di restituzione superiore a quello minimo non è in alcun modo giustificabile, a meno che vengano fornite prove sufficienti dell'arrivo a destinazione delle merci. Le consegne a scopi di approvvigionamento effettuate a piattaforme operanti in zone marittime remote costituiscono necessariamente operazioni specializzate, tali da giustificare la possibilità di effettuare controlli sufficienti delle consegne stesse. A condizione che siano predisposte misure di controllo adeguate, appare opportuno applicare a tali consegne il tasso di restituzione vigente per gli approvvigionamenti nella Comunità. È possibile prevedere una procedura semplificata per le consegne di minore importanza, e, tenuto conto del fatto che l'estensione delle acque territoriali varia da 3 a 12 miglia secondo gli Stati membri, appare opportuno assimilare alle esportazioni le consegne a tutte le piattaforme ubicate oltre il limite delle 3 miglia.

Se una nave da guerra appartenente ad uno Stato membro viene rifornita in alto mare da una nave ausiliaria basata in un porto della Comunità, tale consegna può essere certificata da un'autorità ufficiale. È d'uopo praticare per codeste consegne lo stesso tasso di restituzione vigente per le operazioni di approvvigionamento eseguite in un porto della Comunità.

È auspicabile che i prodotti agricoli utilizzati per l'approvvigionamento delle navi o degli aeromobili beneficino della stessa restituzione indipendentemente dal fatto che la nave o l'aeromobile a bordo dei quali sono consegnati si trovino all'interno o all'esterno della Comunità.

Le consegne per l'approvvigionamento nei paesi terzi possono essere effettuate in maniere diretta o indiretta. È opportuno prevedere sistemi di controllo adeguati a seconda del tipo di consegna.

L'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 non consente di considerare l'isola di Helgoland come una destinazione che dia diritto a restituzioni. È opportuno agevolare il consumo di prodotti agricoli della Comunità nell'isola di Helgoland e occorre adottare i provvedimenti necessari al riguardo.

Dall'entrata in vigore dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale fra la Comunità e San Marino11, il territorio di tale Stato non fa più parte del territorio doganale della Comunità. Dagli articoli 1, 5 e 7 dell'accordo predetto risulta che i prezzi dei prodotti agricoli sono al medesimo livello di quelli praticati all'interno dell'unione doganale e che, pertanto, non vi sono giustificazioni economiche per concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli comunitari spediti verso San Marino.

Se una decisione in merito alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, da prendersi in un secondo tempo, è negativa, i prodotti potranno beneficiare eventualmente di una restituzione all'esportazione o saranno soggetti, se del caso, ad un prelievo o ad una tassa all'esportazione. È pertanto necessario prevedere disposizioni particolari.

Generalmente, le forze armate di stanza in un paese terzo e non appartenenti a tale paese, le organizzazioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo si approvvigionano in franchigia da oneri all'importazione. Appare possibile adottare, per le forze armate di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, per le organizzazioni internazionali di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri e per le rappresentanze diplomatiche, misure specifiche che prevedano che la prova dell'importazione sia fornita mediante un documento apposito.

È opportuno prevedere che la restituzione sia versata dallo Stato membro sul cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

Esiste la possibilità che, in seguito a circostanze non imputabili all'esportatore, l'esemplare di controllo T5 non possa essere presentato, nonostante il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità o abbia raggiunto una destinazione particolare. Una tale situazione può creare intralci al commercio. In tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti.

Ai fini di una buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti necessari al pagamento della restituzione vengano presentati entro un ragionevole termine, salvo caso di forza maggiore, in particolare quando non sia stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all'esportatore.

Il termine per l'esecuzione del pagamento delle restituzioni all'esportazione varia da uno Stato membro all'altro. Per evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno stabilire un termine finale uniforme per il pagamento delle restituzioni all'esportazione da parte degli organismi pagatori.

Le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza economica e possono rappresentare un inutile sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti. Ai servizi competenti degli Stati membri deve essere riconosciuta la facoltà di non versare restituzioni per siffatte esportazioni.

La normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso. Ai fini della lotta contro le irregolarità, ed in particolare contro le frodi a danno del bilancio comunitario, e alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie.

Per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente dall'elemento soggettivo colposo. Tuttavia, è indicato rinunciare all'irrogazione di sanzioni in determinati casi, in particolare se vi è errore manifesto accertato dalla competente autorità, ed infliggere sanzioni più severe in caso di dolo. Queste misure sono necessarie e devono essere proporzionate e sufficientemente dissuasive ed uniformemente applicate in tutti gli Stati membri.

Al fine di garantire la parità di trattamento degli esportatori negli Stati membri, è opportuno prevedere esplicitamente, in materia di restituzioni all'esportazione, il rimborso, da parte del beneficiario, degli importi indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, precisando le modalità del pagamento. Per meglio tutelare gli interessi finanziari della Comunità, è opportuno prevedere segnatamente che, in caso di cessione del diritto alla restituzione, tale obbligo viene esteso al cessionario. Gli importi recuperati, gli interessi e gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate debbono essere accreditati al Fondo europeo agricolo di garanzia FEAGA, conformemente ai principi enunciati all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune12.

Per garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità del principio del legittimo affidamento per quanto concerne il recupero degli importi indebitamente pagati, è opportuno fissare le condizioni in cui è possibile valersi di tale principio, fermo restando il trattamento degli importi indebitamente pagati previsto, in particolare, agli articoli 9 e 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

L'esportatore deve essere responsabile, in particolare, degli atti posti da terzi che permettono di ottenere in modo indebito dei documenti necessari per il pagamento delle restituzioni.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Campo d'applicazione e definizioni

Art. 2

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

  1. a) «prodotti»: i prodotti di cui all'articolo 1 e le merci:

    «prodotti di base»: i prodotti destinati all'esportazione previa trasformazione in prodotti trasformati o in merci; le merci destinate all'esportazione previa trasformazione sono parimenti considerate prodotti di base,

    «prodotti trasformati»: i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base, e ai quali si applichi una restituzione all'esportazione,

    «merci»: le merci di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione14;

  2. b) «dazi all'importazione»: i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché le altre tasse all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici degli scambi relativi a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

  3. c) «Stato membro d'esportazione»: lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione;

  4. d) «fissazione anticipata della restituzione»: la fissazione del tasso della restituzione il giorno in cui viene presentata la domanda di titolo di esportazione o di fissazione anticipata; tale tasso viene eventualmente adeguato in base alle maggiorazioni mensili o ai correttivi applicabili;

  5. e) «restituzione differenziata»:

    la fissazione di più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione, oppure

    la fissazione di uno o più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione e l'assenza di fissazione di una restituzione per uno o più paesi terzi;

  6. f) «parte differenziata della restituzione»: la parte della restituzione che corrisponde alla restituzione totale diminuita della restituzione pagata o da pagare a fronte della prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, conformemente all'articolo 25;

  7. g) «esportazione»: l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, seguito dall'uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità;

  8. h) «esemplare di controllo T5»: il documento di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93;

  9. i) «esportatore»: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla restituzione; qualora un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione debba o possa essere utilizzato, il titolare o, eventualmente, il cessionario del titolo hanno diritto alla restituzione; l'esportatore considerato tale dal punto di vista doganale può essere diverso dall'esportatore ai sensi del presente regolamento, tenuto conto dei rapporti di diritto privato tra operatori economici, salvo disposizioni specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1234/2007 o nelle sue modalità d'applicazione;

  10. j) «anticipo sulla restituzione»: il pagamento di un importo, al massimo pari a quello della restituzione all'esportazione, sin dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione;

  11. k) «tasso di restituzione determinato nell'ambito di una gara»: l'importo della restituzione offerto dall'esportatore e accettato mediante procedura di gara;

  12. l) «territorio doganale della Comunità»: i territori di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

  13. m) «nomenclatura delle restituzioni»: la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione conformemente al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione15;

  14. n) «titolo di esportazione»: il documento di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione16;

  15. o) «zona di restituzione distante»: tutte le destinazioni alle quali si applica la stessa parte differenziata della restituzione, diversa da zero, per un determinato prodotto, fatte salve le destinazioni escluse per il suddetto prodotto che figurano nell’allegato I;

  16. p) «paese senza porto»: un paese terzo che non dispone di un porto marittimo e che utilizza il porto marittimo di un altro paese terzo;

  17. q) «trasbordo»: trasferimento di prodotti da un mezzo di trasporto ad un altro ai fini dell'immediato trasporto verso il paese terzo o territorio di destinazione.

2. Ai fini del presente regolamento, le restituzioni determinate nell'ambito di una procedura di gara sono restituzioni fissate in anticipo.

3. Se una dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano come una dichiarazione distinta.

Titolo II. Esportazioni verso i paesi terzi

Capo 1. Diritto alla restituzione

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 3

Salvo il disposto degli articoli 25, 27 e 28 del presente regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio17, il diritto alla restituzione si costituisce nei momenti seguenti:

all'atto dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico,

all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato.

Art. 4

1. Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, tranne per le esportazioni di merci. Tuttavia, non è richiesto alcun titolo per ottenere una restituzione nei casi seguenti:

quando le quantità esportate per dichiarazione di esportazione sono inferiori o uguali alle quantità indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008,

nei casi di cui agli articoli 6, 33, 37, 41, 42 e all'articolo 43, paragrafo 1,

per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.

2. In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto corrispondente a un codice a dodici cifre, salvo quello indicato nella casella 16, se i due prodotti appartengono:

alla stessa categoria, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008, oppure

allo stesso gruppo di prodotti, a condizione che i gruppi di prodotti siano stati all'uopo determinati secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Nei casi di cui al primo comma si applicano le condizioni seguenti:

qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia pari o superiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, si applica quest'ultimo tasso,

qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia inferiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, l'importo della restituzione da versare si ottiene applicando il tasso corrispondente al prodotto effettivo, diminuito, salvo in casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione per il prodotto indicato nella casella 16 del titolo e la restituzione per il prodotto effettivo.

Qualora si applichino le disposizioni di cui al secondo trattino del secondo comma e all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), la restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi è ridotta della differenza tra la restituzione concernente il prodotto e la destinazione indicati nel titolo e la stessa restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Se del caso, tali tassi vengono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

3. Qualora le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 e dell'articolo 48 si applichino alla stessa unica operazione di esportazione, l'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 è diminuito dell'importo della sanzione di cui all'articolo 48.

Art. 5

1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.

2. La data di accettazione della dichiarazione di esportazione è determinante per stabilire:

  1. a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;

  2. b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo;

  3. c) la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

3. È assimilato all'accettazione della dichiarazione di esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione.

4. Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della restituzione, in particolare:

  1. a) per i prodotti:

    la designazione, eventualmente semplificata, dei prodotti secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e il codice della nomenclatura delle restituzioni e, qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione,

    la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

  2. b) per le merci, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1043/2005.

5. Al momento dell'accettazione o dell'atto di cui al paragrafo 3, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale conformemente all'articolo 4, punti 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92 fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

6. In deroga all'articolo 282, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nell'autorizzazione della dichiarazione semplificata d'esportazione può essere previsto che detta dichiarazione rechi una stima della massa netta dei prodotti qualora, nel caso di prodotti esportati alla rinfusa o in unità non standardizzate, quest'ultima possa essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto. La dichiarazione complementare recante l'esatta indicazione della massa netta viene depositata a conclusione delle operazioni di carico. Essa viene accompagnata da prove documentali che certifichino l'esatta massa netta caricata. Non viene concessa alcuna restituzione per quantitativi superiori al 110 % della massa netta stimata. Se la massa effettivamente caricata è inferiore al 90 % della massa netta stimata, la restituzione per la massa effettivamente caricata è ridotta del 10 % della differenza tra la restituzione corrispondente al 90 % della massa stimata e la restituzione corrispondente alla massa effettivamente caricata. Tuttavia, in caso di esportazione per via marittima o via navigabile interna, qualora l'esportatore apporti la prava, vistata dal responsabile del mezzo di trasporto, che il mancato caricamento della totalità delle sue merci è dovuto a limitazioni inerenti a questo tipo di trasporto o ad un eccesso di carico imputabile ad uno o più altri esportatori, la restituzione è pagata per la massa netta effettivamente caricata. Se l'esportatore si è avvalso della procedura di domiciliazione di cui all'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le disposizioni del presente comma sono applicabili a condizione che le autorità doganali abbiano autorizzato la rettifica delle scritture in cui sono stati iscritti i prodotti esportati. Sono considerati prodotti appartenenti ad unità non standardizzate gli animali vivi, le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti anteriori, le cosce, le spalle, i petti e le lombate.

7. Chiunque esporti prodotti per i quali chiede la concessione della restituzione deve:

  1. a) depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell'esportazione;

  2. b) dare preavviso a tale ufficio doganale almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico e indicare la durata prevista di queste ultime; le autorità competenti possono stabilire un termine diverso per il preavviso.

Può essere considerato come luogo di carico per il trasporto di prodotti destinati all'esportazione:

a) se caricati in container, il luogo in cui i prodotti saranno caricati nei container;

b) se caricati alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni, in scatole, in bottiglie, ecc., non caricati in container, il luogo di caricamento del mezzo di trasporto su cui i prodotti usciranno dal territorio doganale della Comunità.

Il competente ufficio doganale può autorizzare le operazioni di carico dopo che ha accettato la dichiarazione di esportazione e prima della scadenza del termine di cui al primo comma, lettera b). I prodotti sono identificati con mezzi adeguati prima dell'ora indicata per l'inizio del carico. Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Se, per motivi di organizzazione amministrativa o per altri motivi debitamente giustificati, non è possibile applicare le disposizioni del primo comma, la dichiarazione di esportazione può essere depositata solo presso un ufficio doganale competente dello Stato membro interessato e, in caso di controllo fisico ai sensi del regolamento (CE) n. 1276/2008, il prodotto presentato viene completamente scaricato. Tuttavia, non è obbligatorio scaricare completamente il prodotto se le autorità competenti possono effettuarne un controllo fisico esauriente.

8. Le merci per le quali è richiesta una restituzione all’esportazione devono essere sigillate dall’ufficio doganale di esportazione o sotto il suo controllo. L’articolo 340 bis e l’articolo 357, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano mutatis mutandis. Prima di apporre i sigilli l'ufficio doganale di esportazione verifica a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione. Il numero di controlli visivi non è inferiore al 10 % del numero di dichiarazioni di esportazione, escluse quelle i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo fisico, o selezionati per lo stesso, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1276/2008. L'ufficio doganale annota tale controllo nella casella D dell'esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante il codice di controllo definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1276/2008 e riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 6

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, quando i quantitativi esportati non superano 5000 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni nel settore dei cereali o 500 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata negli altri settori e tali esportazioni vengano reiterate, lo Stato membro può autorizzare che sia preso in considerazione l'ultimo giorno del mese per la determinazione del relativo tasso di restituzione, oppure per la determinazione degli eventuali adeguamenti da apportare in caso di fissazione anticipata della restituzione. Se la restituzione è fissata in anticipo o determinata nell'ambito di una procedura di gara, il titolo dev'essere valido l'ultimo giorno del mese dell'esportazione. L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può ricorrere alla procedura normale per i quantitativi di cui al primo comma. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006.

Art. 7

1. Salvo il disposto degli articoli 15 e 27, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno lasciato come tali il territorio doganale della Comunità, entro il termine di sessanta giorni da tale accettazione. Tuttavia, i quantitativi di prodotti prelevati quali campioni durante l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e non più resi, sono considerati non rimossi dalla massa netta dei prodotti dai quali sono stati prelevati.

2. Ai fini del presente regolamento, i prodotti consegnati come provviste di bordo alle piattaforme di perforazione e di estrazione definite all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a) si considerano usciti dal territorio doganale della Comunità.

3. La congelazione non preclude la conformità dei prodotti alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Lo stesso vale per il riconfezionamento, purché questo non implichi un cambiamento del codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti o del codice della nomenclatura combinata per la merce. Il riconfezionamento può essere effettuato esclusivamente previo accordo delle autorità doganali. In caso di riconfezionamento, nell'esemplare di controllo T5 vengono apposte le pertinenti annotazioni. L'apposizione o il cambiamento di etichette può essere autorizzato alle stesse condizioni previste per il riconfezionamento di cui al secondo e terzo comma.

4. Qualora il termine di cui al paragrafo 1 non abbia potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro d'esportazione può prorogarlo, su domanda dell'esportatore, per la durata ritenuta necessaria in relazione alla circostanza invocata.

Art. 8

Se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro d'esportazione, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità viene fornita mediante presentazione dell'originale debitamente annotato dell'esemplare di controllo T5. Nell'esemplare di controllo devono essere compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso. Qualora vengano chieste restituzioni, la casella 107 reca una delle diciture di cui all’allegato III.

Art. 9

L'esportatore indica il tasso delle restituzioni all'esportazione, in euro per unità di prodotto o di merce alla data della fissazione anticipata, come indicato nel titolo di esportazione di cui al regolamento (CE) n. 376/2008 o nel titolo di restituzione di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1043/2005, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, o nella versione elettronica equivalente, e nella casella 106 dell'esemplare di controllo T5 o del documento equivalente. In assenza di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, si possono indicare dati relativi a pagamenti di restituzioni precedenti per gli stessi prodotti o merci, risalenti a non più di dodici mesi. Se il prodotto o la merce da esportare non attraversa i confini di un altro Stato membro e se la valuta nazionale non è l'euro, i tassi della restituzione possono essere indicati nella valuta nazionale. Le autorità competenti possono esonerare l'esportatore dagli obblighi di cui al primo comma se l'amministrazione dispone di un sistema grazie al quale i servizi interessati ricevono le stesse informazioni. L'esportatore può scegliere di indicare una delle diciture elencate nell'allegato IV per le dichiarazioni di esportazione e gli esemplari di controllo T5 e i documenti equivalenti che riguardano un importo di restituzione all'esportazione inferiore a 1000 EUR.

Art. 10

1. In caso di esportazione via mare, per la concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni speciali:

  1. a) quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, i prodotti non possono ritornare o permanere nel territorio doganale della Comunità in custodia temporanea o con una destinazione doganale, salvo per il trasbordo realizzato entro il termine massimo di ventotto giorni in uno o più porti situati nello stesso o in un altro Stato membro ed eccezion fatta per i casi di forza maggiore. Detto termine non si applica quando i prodotti hanno lasciato l'ultimo porto situato sul territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;

  2. b) il pagamento della restituzione è subordinato:

    alla dichiarazione dell'operatore che i prodotti non verranno trasbordati in un altro porto della Comunità, oppure

    alla presentazione, all'organismo pagatore, della prova del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a). Detta prova comprende segnatamente il documento o i documenti di trasporto, o la loro copia o fotocopia, a partire dal primo porto in cui i documenti di cui alla lettera a) sono stati vidimati fino al paese terzo in cui i prodotti sono destinati ad essere scaricati.

    Le dichiarazioni di cui al primo trattino sono soggette a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In tal caso, sono richiesti i mezzi di prova di cui al secondo trattino. Se l'esportazione è eseguita per mezzo di una nave che svolge servizio di linea diretto verso un porto di un paese terzo e senza scalo in un altro porto della Comunità, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata ai fini dell'applicazione del primo trattino;

  3. c) in luogo delle condizioni di cui alla lettera b), lo Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato un documento nazionale come prova, può disporre che l'esemplare di controllo T5, o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, venga vidimato soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità. In tal caso l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato come prova un documento nazionale, inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle diciture riportate nell'allegato V. L'applicazione delle disposizioni della presente lettera è soggetta a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore;

  4. d) qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’articolo 47 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7.

2. In caso di esportazione mediante trasporto su strada, per via navigabile interna o per ferrovia, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, i prodotti non possono ritornare o permanere nel territorio doganale della Comunità in custodia temporanea o con una destinazione doganale, salvo per operazioni di transito realizzate entro il termine massimo di ventotto giorni ed eccezion fatta per i casi di forza maggiore. Detto termine non si applica quando i prodotti hanno definitivamente lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;

  2. b) l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In caso di controlli, sono richiesti i documenti di trasporto sino al paese terzo ove i prodotti interessati sono destinati ad essere scaricati. Qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’articolo 47 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7. In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui alla lettera a), la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato.

3. In caso di esportazione per via aerea, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità sono vidimati dalle autorità competenti unicamente su presentazione di un documento di trasporto che indichi una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità;

  2. b) qualora, una volta espletate le formalità di cui alla lettera a), si constati che i prodotti sono rimasti, in occasione di un trasbordo, in altri aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità per oltre ventotto giorni, salvo casi di forza maggiore, ai fini dell’applicazione dell’articolo 47 i giorni che superano il periodo di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7. In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui al primo comma, la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato;

  3. c) l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore;

  4. d) il termine di ventotto giorni di cui alla lettera b) non si applica quando i prodotti hanno lasciato definitivamente il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni.

Art. 11

1. Se nello Stato membro d'esportazione il prodotto è sottoposto a uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, per essere avviato a una stazione di destinazione o per essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione dell'esemplare di controllo T5.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale competente provvede a che sul documento rilasciato ai fini del pagamento della restituzione sia apposta la dicitura seguente: «Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori».

3. L'ufficio doganale nel quale i prodotti sono sottoposti a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 può autorizzare una modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato quanto segue:

la restituzione già pagata è stata rimborsata, oppure

i servizi interessati hanno preso tutte le disposizioni necessarie perché essa non sia pagata.

Tuttavia, se la restituzione è stata pagata in applicazione del paragrafo 1 e se il prodotto non ha lasciato il territorio doganale della Comunità nei termini stabiliti, l'ufficio doganale competente ne informa l'organismo incaricato del pagamento della restituzione e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso la restituzione è considerata pagata indebitamente.

4. Qualora un prodotto che circola in regime di transito comunitario esterno, ai sensi degli articoli da 91 a 97 del regolamento (CE) n. 2913/92, o in regime di transito comune, ai sensi della Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito18, venga sottoposto, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 per essere avviato a una stazione di destinazione o essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è stato sottoposto a uno dei regimi suddetti inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», una delle diciture riportate nell'allegato VI. In caso di modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.

5. Qualora un prodotto sia preso in consegna dalle ferrovie nello Stato membro di esportazione o in un altro Stato membro e circoli in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il prodotto è preso in consegna dalle ferrovie, inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», una delle diciture riportate nell'allegato VII. In caso di modificazione del contratto di trasporto combinato strada-ferrovia a seguito della quale un trasporto che avrebbe dovuto terminare fuori della Comunità termini all'interno di essa, le amministrazioni ferroviarie possono eseguire il contratto così modificato solo previo accordo dell'ufficio doganale di partenza; in tal caso, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.

Art. 12

1. La restituzione è concessa per i prodotti di cui all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che, indipendentemente dalla situazione doganale degli imballaggi, sono in libera pratica ed originari della Comunità. Tuttavia, per i prodotti del settore dello zucchero di cui all’articolo 162, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e all’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la restituzione può essere concessa quando tali prodotti sono soltanto in libera pratica. La restituzione non è concessa per i prodotti utilizzati come merci equivalenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Ai fini della concessione della restituzione, un prodotto è originario della Comunità se è interamente ottenuto nella Comunità o se l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale è avvenuta nella Comunità, in conformità degli articoli 23 o 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tuttavia, fatto salvo il disposto del paragrafo 4, non soddisfano le condizioni per la restituzione i prodotti ottenuti da:

  1. a) materie originarie della Comunità; e

  2. b) materie agricole disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 1 importate da paesi terzi, che non hanno subito una trasformazione sostanziale nella Comunità.

3. Se la concessione della restituzione è subordinata all’origine comunitaria del prodotto, l’esportatore è tenuto a dichiarare tale origine, quale definita al paragrafo 2, in conformità delle norme comunitarie in vigore.

4. All’atto dell’esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti in questione soddisfano il disposto del paragrafo 1. La restituzione è inoltre concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione erano inizialmente originari della Comunità e/o in libera pratica ai sensi del paragrafo 1 e non sono più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 4, sono considerate fissate in relazione a un componente le restituzioni concernenti:

  1. a) i prodotti del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione;

  2. b) gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi del codice NC 1701, l’isoglucosio dei codici NC 17023010, 17024010, 17026010 e 17029030 nonché gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 17026095 e 17029095, incorporati nei prodotti di cui all’articolo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

  3. c) i prodotti del settore lattiero-caseario e del settore dello zucchero, esportati sotto forma di prodotti dei codici NC da 04021091 a 99, 040229, 040299, da 04031031 a 39, da 04039031 a 39, da 04039061 a 69, da 04041026 a 38, da 04041072 a 84 e da 04049081 a 89, nonché esportati sotto forma di prodotti del codice NC 040630, non originari degli Stati membri o provenienti da paesi terzi che sono in libera pratica negli Stati membri.

Art. 13

1. Il tasso della restituzione per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello relativo:

  1. a) per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, a detto componente;

  2. b) per gli altri miscugli, al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato. Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto a una restituzione, non viene concessa alcuna restituzione.

2. Ai fini del calcolo delle restituzioni relative agli assortimenti e ai prodotti misti, ogni componente è considerato come un prodotto separato.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai miscugli, agli assortimenti e ai prodotti misti per i quali è prevista una specifica regola di calcolo.

Art. 14

Le disposizioni relative alla fissazione anticipata del tasso della restituzione e agli adattamenti da apportare allo stesso si applicano soltanto ai prodotti per i quali è stato fissato un tasso di restituzione espresso da una cifra uguale o superiore a zero.