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Sez. L, Sentenza n. 5826 del 03/07/1987 (Rv. 454219 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON INTERVENTO DELLA P.A. - STABILITÀ ED UNICITÀ DEL RAPPORTO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO DEL LAZIO E UTILIZZATI DALLA SOCIETÀ STEFER ROMANA FERROVIE DEL NORD - FONDAMENTO NELLE LEGGI REGIONALI N. 12 DEL 1973 E N. 33 DEL 1975 - REGIME PROVVISORIO PREVISTO DA TALE NORMATIVA - PORTATA.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454219-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON INTERVENTO DELLA P.A. - STABILITÀ ED UNICITÀ DEL RAPPORTO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO DEL LAZIO E UTILIZZATI DALLA SOCIETÀ STEFER ROMANA FERROVIE DEL NORD - FONDAMENTO NELLE LEGGI REGIONALI N. 12 DEL 1973 E N. 33 DEL 1975 - REGIME PROVVISORIO PREVISTO DA TALE NORMATIVA - PORTATA.*

Nell'ipotesi di intervento autoritativo della P.a. Diretto al riordinamento del servizio di trasporto, non trova applicazione né l'art. 2112 cod. civ. né la disciplina di cui agli artt. 26 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, 1 legge 24 maggio 1952 n. 628 e 5 legge 22 settembre 1960 n. 1054, ma la stabilità (e, quindi, la unicità) del rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle cessate imprese di trasporto del Lazio e utilizzato dalle società Stefer e Romana ferrovie del Nord, temporanee affidatarie del servizio, ha fondamento nelle leggi della regione Lazio n. 12 del 1973 e n. 33 e n. 79 del 1975, emanate per provvedere al riordinamento dei servizi pubblici di trasporto d'interesse regionale, per il raggiungimento di tale finalità, la normativa regionale ha previsto dapprima un regime provvisorio, caratterizzato dall'utilizzazione del detto personale secondo le necessità delle società affidatarie e con il mantenimento dello stato giuridico ed economico goduto all'epoca del trasferimento ma senza diritto ad esercitare le mansioni espletate presso le imprese di provenienza, e successivamente una definitiva sistemazione con la Determinazione del nuovo inquadramento (e del relativo trattamento giuridico ed economico), da attuare - sulla base delle trattative fra i Sindacati e le società affidatarie - con provvedimento regionale, consegue che mentre è assicurato il diritto dell'agente alla conservazione del posto di lavoro, non è invece garantito il diritto alla qualifica di provenienza. (Conf 2059/85, mass n 439964).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 24/05/1952 num. 628 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 12 art. 4, Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 12 art. 6, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)