Sez. 3, Sentenza n. 1037 del 29/03/1969 (Rv. 339506 - 01)
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - OBBLIGAZIONI - ASSUNZIONE - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONI EX DELICTO - RESPONSABILITA DIRETTA ED INDIRETTA DELL'ASSOCIAZIONE - CONFIGURABILITA - LIMITI.*
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - OBBLIGAZIONI - ASSUNZIONE - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONI EX DELICTO - RESPONSABILITA DIRETTA ED INDIRETTA DELL'ASSOCIAZIONE - CONFIGURABILITA - LIMITI.*
Le associazioni non riconosciute possono compiere negozi giuridici per mezzo dei loro amministratori ed assumere obbligazioni, che si ripercuotono sul fondo comune, sia nei confronti con gli associati che con i terzi. La responsabilita dell'associazione, nei limiti del predetto fondo comune, si estende alle obbligazioni ex delicto nella Forma della responsabilita diretta se il fatto illecito sia stato commesso da chi abbia legalmente agito per l'associazione, o della responsabilita indiretta se sia stato commesso da ausiliari nell'Esercizio delle incombenze cui erano adibiti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)