Sez. 1, Sentenza n. 190 del 27/01/1972 (Rv. 355981 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN GENERE - EDILIZIA - AZIONE DELLA FINANZA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 35 DEL 1960 - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA - DALL'ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN GENERE - EDILIZIA - AZIONE DELLA FINANZA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 35 DEL 1960 - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA - DALL'ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE.*
Prima dell'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n 35, e successive modificazioni, l'Azione della finanza per il pagamento della imposta di registro dovuta in misura ordinaria per effetto di decadenza dalle agevolazioni tributarie in materia edilizia si prescriveva col decorso di tre anni dalla data della incorsa decadenza: ed in particolare nel caso di decadenza derivante dalle caratteristiche di abitazione di lusso della costruzione (art 30, comma primo, in relazione all'art 13, comma primo, della legge n 408 del 1949) il termine prescrizionale prendeva inizio dal momento di ultimazione della costruzione, accertato insindacabilmente dal giudice di merito. (V 405'70, mass n 345365; 3944'69, mass n 344370; 2311'69, mass n 341370).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 30, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 138, Legge 02/02/1960 num. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)