Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2705 del 06/02/2014 (Rv. 629976 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazione presso abitazione del notificando a persona non legata da rapporti di parentela ma ivi convivente - Validità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
La notificazione di un avviso di accertamento eseguita mediante consegna a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela, o non sia addetta alla casa, non è assistita dalla presunzione di consegna a quest'ultimo, con conseguente nullità della notificazione stessa. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la ritualità della notifica di un avviso di accertamento, afferente un'imposta di successione, effettuata con la consegna dell'atto ad una "coinquilina" del destinatario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)