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Sez. 1, Ordinanza n. 21964 del 26/06/2026 (Rv. 679090-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. - Funzione meramente illustrativa - Integrazione del ricorso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679090-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

In tema di rito camerale di legittimità, la memoria prevista dall'art. 380- bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. ha funzione meramente illustrativa delle censure già proposte con il ricorso introduttivo e non può dunque essere utilizzata per integrare, mediante allegazioni tardive, i requisiti di ammissibilità del ricorso stesso, il quale, soggetto a termini decadenziali e destinato ad incidere sul passaggio in giudicato della decisione impugnata, deve sin dalla sua proposizione

possedere i presupposti previsti a pena di inammissibilità e, in particolare, il requisito previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando tutti gli elementi necessari a fondare ciascuna censura, tanto più che, dopo il deposito della memoria, le controparti non dispongono di ulteriori occasioni per interloquire o replicare.

Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)