Sez. 5 - , Ordinanza n. 9495 del 12/04/2017 (Rv. 643772 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Vendita dell'immobile entro il quinquennio - Decadenza dal beneficio - Causa di esclusione - Condizioni - Omissione - Decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell'Ufficio di recuperare l'imposta nella misura ordinaria - Giorno di scadenza dell'anno successivo di alienazione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis all'art. 1 della Tariffa, Parte 1, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l'immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto stesso, entro un anno dall'alienazione ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale; ne deriva che il "dies a quo" della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell'Ufficio di recuperare l'imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell'anno successivo all'alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all'agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 4 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)