Sez. L - , Sentenza n. 12810 del 22/05/2017 (Rv. 644504 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO | Attività extralavorativa in concorrenza - Controllo del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa - Legittimità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO
Il controllo, demandato dal datore di lavoro ad un'agenzia investigativa, sull’attività extralavorativa svolta dal lavoratore in violazione del divieto di concorrenza, non è precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 st. lav., poiché non riguarda l'adempimento della prestazione lavorativa, ma un comportamento illegittimo, posto in essere al di fuori dell'orario di lavoro, disciplinarmente rilevante e fonte di danni per il datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3, Cod. Civ. art. 2105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)