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Sez. 3, Sentenza n. 27118 del 05/03/2015 Ud. (dep. 30/06/2015) Rv. 264021 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Attività svolta da funzionari dello Stato o di altri enti pubblici nel corso di verifiche ispettive o amministrative - Rilievi fotografici - Prova documentale - Configurabilità - Garanzie difensive - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264021-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

I rilievi fotografici riproducenti quanto i funzionari dello Stato o di altri enti pubblici hanno rilevato nel corso di verifiche ispettive o amministrative devono ritenersi prove documentali ex art. 234 cod. proc. pen., acquisibili al fascicolo per il dibattimento, e non invece accertamenti tecnici irripetibili da compiere nel rispetto delle garanzie difensive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la documentazione fotografica ritraente carcasse di veicoli a motore in quantità eccedente rispetto al numero consentito dall'autorizzazione amministrativa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)