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Sez. 1, Sentenza n. 1938 del 19/06/1972 (Rv. 359034 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - FALLIMENTO SEGUITO AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - TEMPO DI REVOCABILITA DEGLI ATTI DEL FALLITO - DECORRENZA - DALL'AMMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359034-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - FALLIMENTO SEGUITO AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - TEMPO DI REVOCABILITA DEGLI ATTI DEL FALLITO - DECORRENZA - DALL'AMMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.*

In ipotesi di fallimento preceduto da amministrazione controllata, il periodo di tempo, in relazione al quale gli Atti compiuti dal fallito sono suscettibili di revoca, va computato con riferimento alla data del provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione controllata contenendo gia tale provvedimento l'accertamento di una situazione di dissesto dell'imprenditore che ne ha fatto richiesta e dovendo ravvisarsi nel fallimento consecutivo la fase ulteriore di un procedimento unitario volto fin dal suo inizio alla tutela paritaria degli interessi dei creditori. (V 2871'66, mass n 325452).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 193 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 193 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)