REGOLAMENTO (CEE) N. 1687/76 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1976 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1976, relativo all'attuazione di un organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/732, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 26, paragrafo 3, nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,
considerando che la regolamentazione comunitaria prevede l'applicazione di un regime d'intervento nei vari settori in cui vige un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli;
considerando che taluni prodotti provenienti dall'intervento sono oggetto di un utilizzazione e/o di una destinazione specifiche; che è necessario instaurare un regime di controllo, onde garantire che tali prodotti non vengano deviati dalla loro utilizzazione e/o destinazione;
considerando che, se detto controllo è assicurato da due o più Stati membri, è opportuno applicare il regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 dicembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 690/734;
considerando che appare opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, prevedere una procedura più flessibile di quella dell'esemplare di controllo, qualora delle esportazioni vengano effettuate conformemente al regolamento (CEE) n. 304/71 della Commissione, dell'11 febbraio 1971, che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie5, modificato dall'atto di adesione6, il quale dispone che, quando un trasporto inizia all'interno e termina all'esterno della Comunità, nessuna formalità deve essere assolta aff'ufficio doganale competente per la stazione frontiera;
considerando che è opportuno istituire una procedura armonizzata relativa alla costituzione e allo svincolo della cauzione, onde garantire agli operatori parità di trattamento in tutti gli Stati membri;
considerando che, a fini di semplificazione amministrativa, è necessario prevedere in materia una procedura uniforme applicabile ai prodotti soggetti alle organizzazioni di mercato interessate;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Fatte salve le particolari deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria di taluni prodotti agricoli, il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti da scorte d'intervento, conformemente al disposto:
— degli articoli 11 e 26 del regolamento n. 136/66/CEE (materie grasse),
— degli articoli 6-9 del regolamento (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari)8,
— dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68 (carni bovine9,
— dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 727/70 (tabacco greggio)10,
— degli articoli 7 e 28 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (cereali)11,
— dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (carni suine)12,
dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (riso)7,
qualora tali prodotti siano oggetto di un'utilizzazione e/o di una destinazione particolari.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti venduti in conformità alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (ortofrutticoli)13.
Art. 2
1. Dal momento del loro ritiro dalle scorte d'intervento sino al momento in cui sia stata accertata l'utilizzazione e/o la destinazione prevista, i prodotti di cui all'articolo 1 sono sottoposti a controllo doganale o a controllo amminsitrativo che offra garanzie equivalenti.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie atte a garantire che il controllo di cui al paragrafo 1 venga effettuato. In particolare, queste misure fanno obbligo alle imprese che procedono ad operazioni di trasformazione o di incorporazione di sottoporsi a tutti i controlli ritenuti necessari e di tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli medesimi.
3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 viene parzialmente effettuato in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte d'intervento, i prodotti devono essere scortati dall'esemplare di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2315/69.
Art. 3
Si considera che i prodotti hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste, quando è constatato che:
a) se destinati all'esportazione, nelle condizioni originarie oppure dopo trasformazione,
— nel caso di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/7514 hanno raggiunto la loro destinazione, oppure
— a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del predetto regolamento, hanno lasciato il territorio geografico della Comunità, oppure
— nel settore dei cereali, sono diventati inadatti al consumo umano e animale,
b) se destinati ad essere trasformati e/o a subire un'incorporazione, operazioni denominate in appresso «trasformazione», che le operazioni hanno avuto effetivamente luogo,
c) se destinati ad essere consumati da determinati enti e istituzioni, ovvero dalle forze armate e corpi assimilati, che sono stati effettivamente forniti a tali organismi e da essi presi in consegna,
d) se destinati alla vendita a fini di consumo diretto sotto forma di prodotti concentrati, sono stati effetivamente concentrati e condizionati in tavolette,
e) se destinati ad essere consegnati in un luogo determinato a titolo di aiuto alimentare, la prova della consegna prescritta dal regolamento in questione, è stata fornita alle autorità competenti,
e se del caso che l'operazione è stata realizzata entro i termini prestabiliti.
Art. 4
1. Per quanto concerne i prodotti destinati ad essere esportati nelle condizioni in cui si trovavano al momento dell'uscita dalle scorte d'intervento, le formalità doganali d'esportazione sono espletate nello Stato membro in cui i prodotti sono stati ritirati dalle scorte.
2. Per quanto concerne i prodotti destinati ad essere esportati dopo essere stati trasformati, le formalità doganali d'esportazione sono espletate nello Stato membro in cui l'ultima trasformazione ha avuto luogo.
Art. 5
L'esemplare di controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è rilasciato e utilizzato conformenente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 2315/69 e degli articoli 6-8 del presente regolamento.
Art. 6
1.
Per quanto concerne i prodotti presentati per spedizione all'ufficio doganale di partenza nelle condizioni in cui si trovavano al momento del ritiro dalle scorte d'intervento, l'esemplare di controllo è rilasciato dietro presentazione di un ordine di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento. L'ordine di ritiro deve essere numerato e recare le seguenti indicazioni:
— la descrizione dei prodotti, quale deve figurare nella casella 31 dell'esemplare di controllo, nonchù se del caso, qualsiasi altra indicazione necessaria per effettuare il controllo,
— quantità, natura, marche e numeri dei colli,
— peso lordo e peso netto dei prodotti,
— gli estremi del regolamento applicato,
— le indicazioni che devono figurare nella casella 106 dell'esemplare di controllo.
L'ordine di ritiro è conservato dall'uffico doganale di partenza.
2.
Per quanto concerne i prodotti presentati per spedizione all'ufficio doganale di partenza dopo aver subito una trasformazione nello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d'intervento, l'esemplare di controllo è emesso dietro presentazione di un documento rilasciato dalle autorità che hanno provveduto al controllo della trasformazione. Tale documento contiene le indicazioni menzionate al paragrafo 1 ed è conservato dall'ufficio doganale di partenza.
Tuttavia, detto documento non deve essere presentato se l'ufficio doganale di partenza ha controllato la trasformazione in questione.
3.
Fra le caselle relative alle menzioni speciali che figurano sull'esemplare di controllo, vengono riempite quelle recanti i nn. 101, 103, 104 ed eventualmente 105 e 106.
La casella n. 104 è riempita cancellando le menzioni inutili e completandola con la menzione corrispondente indicata nell'allegato. La casella n. 106 deve contenere:
— le menzioni corrispondenti indicate nell'allegato, nonchù
— il numero dell'ordine di ritiro, ove sia applicabile il paragrafo 1, o
— il riferimento al documento di cui al paragrafo 2, ove si applichi detto paragrafo.
Art. 7
1.
Se dei prodotti sono stati spediti conformemente all'articolo 6 in un altro Stato membro per subirvi una trasformazione e se i prodotti trasformati
— sono spediti in un terzo Stato membro per subirvi una trasformazione supplementare, oppure
— attraversano il territorio di un terzo Stato membro per essere esportati,
il primo ufficio doganale di destinazione assolve la funzione di ufficio doganale di partenza e rilascia uno o più nuovi esemplari di controllo. Il nuovo o i nuovi esemplari di controllo vengono compilati conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, tenendo conto delle informazioni contenute nell'esemplare di controllo originario. Inoltre, nella casella 106 del nuovo o dei nuovi esemplari di controllo sono indicati di numero dell'esemplare di controllo originario e il nome dell'ufficio doganale che ha rilasciato detto esemplare.
2. Qualora le annotazioni da apporre nella casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo dipendano da informazioni contenute in esemplari di controllo rilasciati dalle autorità doganali di altri Stati membri o in documenti nazionali rilasciati da altre autorità nazionali, l'ufficio doganale di destinazione di cui al paragrafo 1 indica sotto la menzione «Osservazioni» il numero o i numeri degli esemplari di controllo o dei documenti nazionali in questione.
3. Qualora soltanto una parte dei prodotti menzionati nell'esemplare di controllo abbia soddisfatto alle condizioni prescritte, l'ufficio doganale di destinazione indica, nella casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo, la quantità di prodotti che ha effettivamente soddisfatto a tali condizioni.
4. Per quanto concerne i prodotti spediti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, per essere trasformati in un altro Stato membro, l'ufficio doganale di destinazione trasmette per via ufficiale all'organismo d'intervento dello Stato membro da cui dipende una copia o fotocopia dell'esemplare di controllo completato con le debite annotazioni. L'originale dell'esemplare di controllo annotato è rinviato allo Stato membro di partenza, quando il controllo ha avuto luogo.
Art. 8
Gli esemplari di controllo rinviati all'ufficio doganale di partenza o all'organismo centrale dello Stato membro in cui i prodotti sono stati ritirati dalle scorte d'intervento sono trasmessi per via ufficiale all'organismo d'intervento di detto Stato membro.
Art. 9
Qualora, dopo espletamento delle formalità doganali d'esportazione, i prodotti siano assoggettati al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 304/71 per essere spediti verso una stazione di destinazione situata all'esterno del territorio geografico della Comunità, essi sono da considerarsi esportati a partire dal momente in cui vengono sottoposti a detto regime. Per applicazione del comma precedente, l'ufficio doganale di partenza in cui sono assolte le formalità doganali d'esportazione provvede affinchù sul documento rilasciato come prova di esportazione venga apposta la menzione seguente:
«Uscita dal territorio geografico della Comunità sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 304/71». L'ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità, soltanto nel caso in cui venga constatato:
— che se è stata costituita una cauzione a garanzia dell'esportazione presso un organismo d'intervento, essa non è stata svincolata, oppure
— che è stata costituita una nuova cauzione.
Tuttavia, se la cauzione è stata svincolata a norma del primo comma e se il prodotto non ha lasciato il territorio geografico della Comunità entro i termini prescritti, l'ufficio doganale di partenza ne informa l'organismo incaricato dello svincolo della cauzione e gli trasmette al più presto tutti i dati necessari. In tal caso, la cauzione è da considerarsi indebitamente svincolata.
Art. 10
I documenti nazionali che debbono essere rilasciati da uno Stato membro per scortare nel proprio territorio prodotti provenienti da un altro Stato membro, debbono contenere le menzioni prescrite all'articolo 7 in materia di redazione di nuovi esemplari di controllo.
Art. 11
I. Qualora, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile assolvere le condizioni previste in materia di utilizzazione e/o destinazione, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione o, se non è stata costituita alcuna cauzione, le autorità dello Stato membro presso cui le merci sono state ritirate decidono, su richiesta dell'interessato:
a) che il termine prescritto per l'operazione sia proprogato per il periodo giudicato necessario in considerazione della circostanza addotta, oppure
b) che il controllo possa considerarsi effettuato se i prodotti sono andati definitivamente perduti.
Tuttavia, nei casi di forza maggiore in cui le misure menzionate alle lettere a) e b) non siano appropriate, le autorità competenti informano la Commissione, la quale può adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati.
2. L'interessato fornisce le prove delle circostanze addotte come casi di forza maggiore.
3. Gli Stati membri comunicano ogni trimestre alla Commissione i casi in cui hanno fatto ricorso al paragrafo 1, precisando le circostanze addotte, i quantitativi in questione e le misure adottare.
Art. 12
La prova che le disposizioni relative al controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono state rispettate viene fornita come segue:
a) per quanto concerne i prodotti per i quali il ritiro dalle scorte d'intervento, l'utilizzazione e/o la destinazione sono stati controllati dalle autorità di un solo Stato membro, mediante documenti prescritti da detto Stato membro;
b) per quanto concerne i prodotti per i quali l'utilizzazione e/o la destinazione sono state controllate o dalle autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro delle scorte d'intervento, nonchù da quelle di uno o più altri Stati membri o soltanto dalle autorità di questi ultimi
— mediante gli esemplari di controllo rilasciati a tal fine e debitamente vistati e annotati dalle autorità doganali competenti, oppure di una copia o fotocopia dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e inoltre
— se i prodotti hanno subito una trasformazione nello Stato membro in cui sono stati ritirati dalle scorte d'intervento, mediante documenti prescritti da detto Stato membro.
Art. 13
1. Qualora sia richiesta una cauzione per garantire l'utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti di cui all'articolo 1, essa viene costituita, prima del ritiro dalle scorte:
— presso l'organismo d'intervento dello Stato membro di ritiro, per i prodotti destinati ad essere esportati nelle condizioni in cui si trovavano quando sono stati ritirati dal scorte d'intervento;
— presso l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui la trasformazione - secondo il prodotti destinati ad essere trasformati o ad essere trasformati ed esportati.
2. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale la cauzione è costituita. 3. Se una cauzione è costituita in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte, l'organismo d'intervento presso il quale è stata costituita la cauzione trasmette senza indugio all'organismo d'intervento dello Stato membro di ritiro dei prodotti dalle vendita o alla gara nonchù al relativo regolamento precisando in particolare l'importo della cauzione versata, i quantitativi in causa, nonchù l'utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti.
4. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova di cui all'articolo 12 e, per i prodotti destinati ad essere esportati in un paese terzo determinato, alla presentazione della prova di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 192/75.
5. Su richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono svincolare la cauzione proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali sono state fornite la prove di cui al paragrafo 4.
Art. 14
1.
Se un esemplare di controllo, salvo quello destinato a comprovare l'esportazione, non è arrivato all'ufficio doganale di partenza o all'organismo centralizzatore entro un periodo di tre mesi
— dalla scadenza del termine fissato per l'esecuzione dell'operazione in causa o
— dalla data del suo rilascio, qualora non sia stato fissato alcun termine a tal uopo;
a causa di circostanze non-imputabili all'interessato, quest'ultimo può presentare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza accompagnata da documenti giustificativi. I documenti giustificativi da presentare unitamente alla domanda di equivalenza devono comprendere una conferma dell'ufficio doganale che ha controllato o fatto controllare l'utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti, dalla quale risulti che l'utilizzazione e/o la destinazione previste sono state rispettate.
2. Se un esemplare di controllo destinato a comprovare l'esportazione non è pervenuto all'ufficio doganale di partenza o all'organismo centralizzatore entro un periodo di tre mesi dalla data del rilascio, a causa di circostanze non imputabili all'interessato, quest'ultimo può presentare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza scortata da documenti giustificativi. I documenti giustificativi da presentare unitamente alla domanda di equivalenza devono comprendere, oltre al documento di trasporto, uno o più d'uno dei documenti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 192/75.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno, un prospetto indicante il numero dei casi di applicazione dei paragrafi precedenti, la causa del mancato rinvio, semprechù essa sia nota, i quantitativi in questione e la natura dei documenti riconosciuti equivalenti.
Art. 15
Sono soppresse le seguenti disposizioni:
1.
Regolamento (CEE) n. 189/68 della Commissione, del 16 febbraio 1968, relativo a talune modalità di commercializzazione dei semi oleosi acquistati dagli organismi d'intervento15, modificato dal regolamento (CEE) n. 1594/7216;
l'ultima frase dell'articolo 7, paragrafo 3; l'articolo 8.
2.
Regolamento (CEE) n. 589/68 della Commissione, del 14 maggio 1968, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva acquistato dagli organismi d'intervento17:
l'ultima frase dell'articolo 7, paragrafo 3; l'articolo 8.
3.
Regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile, 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte18, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 778/7619:
l'articolo 18, paragrafo 2; l'ultima frase dell'articolo 18, paragrafo 3; l'articolo 19, paragrafo 2; l'ultima frase dell'articolo 19, paragrafo 3; l'articolo 21, paragrafi 2, 3 e 4; l'articolo 22.
4.
Regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le modalità per la procedura e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento20, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 129/7321:
l'ultimo comma dell'articolo 3, paragrafo 4; l'ultima frase dell'articolo 6, paragrafo 4.
5.
Regolamento (CEE) n. 1559/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato22, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2846/7223:
l'ultimo comma dell'articolo 9; l'articolo 10, paragrafo 2; l'articolo 11.
6.
Regolamento (CEE) n. 1562/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato24, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2846/72:
l'ultimo comma dell'articolo 9; l'articolo 10, paragrafo 2; l'articolo 11.
7.
Regolamento (CEE) n. 55/72 della Commissione, del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli25 ritirati dal mercato, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2846/72:
l'ultimo comma dell'articolo 7; l'articolo 10; l'articolo 11, lettere b) e c).
8.
Regolamento (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972, relativo alla vendita all'esercito ed ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto26, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 529/7527:
9.
Regolamento (CEE) n. 1519/72 della Commissione, del 14 luglio 1972, relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di talune miscele di grassi28, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2904/7329:
l'articolo 15, paragrafo 2; l'articolo 18; l'articolo 21, paragrafo 4; l'articolo 24; l'articolo 25, paragrafi 2 e 3; l'articolo 26.
10.
Regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro30, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2586/7531:
l'articolo 2; l'articolo 5, paragrafo 2; l'articolo 6, paragrafo 2; l'articolo 7; l'articolo 8.
11.
Regolamento (CEE) n. 71/73 della Commissione, del 4 gennaio 1973, relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico32, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3038/7433:
il secondo e il terzo comma dell'articolo 2, paragrafo 5; l'ultima frase dell'articolo 2 bis.
12.
Regolamento (CEE) n. 349/73 della Commissione del 31 gennaio 1973, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato34, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2586/75:
l'articolo 8, paragrafi 1 e 3; l'articolo 9; l'articolo 10.
13.
Regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione, del 13 dicembre 1973, che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento35, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/7536:
l'ultima frase dell'articolo 7, lettera c); le due ultime frase dell'articolo 8, paragrafo 4.
14.
Regolamento (CEE) n. 2035/74 della Commissione, del 31 luglio 1974, relativo alla vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d'intervento a determninate istituzioni ed enti di carattere sociale37:
l'ultima fra dell'articolo 5; l'articolo 6, paragrafo 3; l'articolo 7.
15.
Regolamento (CEE) n. 2320/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione38, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2710/7539:
16.
Regolamento (CEE) n. 2978/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che stabilisce le condizioni di vendita del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'esportazione e che disciplina l'adeguamento delle restituzioni fissate in anticipo per il latte scremato in polvere non proveniente dalle scorte d'intervento40:
l'ultimo comma dell'articolo 2, paragrafo 2; l'articolo 4; l'ultimo comma dell'articolo 5, paragrafo 1; l'articolo 5, paragrafo 2.
17.
Regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati41, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/7642:
l'articolo 12, paragrafi 2 e 3; l'articolo 15; l'articolo 17; l'articolo 18, paragrafo 2; gli allegati III, e IV.
18.
Regolamento (CEE) n. 2247/75 della Commissione, del 29 agosto 1975, relativo alle condizioni delle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale43:
19.
Regolamento (CEE) n. 3178/75 della Commissione, del 4 dicembre 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto, mediante gara, di latte scremato in polvere per l'esportazione sotto forma di alimenti composti per gli animali44:
l'articolo 13; l'articolo 16, paragrafo 1; l'articolo 17; l'articolo 18.
20.
Regolamento (CEE) n. 3253/75 della Commissione, del 12 dicembre 1975, relativo vendita, mediante gara, di latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per gli animali45:
l'articolo 13; l'articolo 16; l'articolo 17; l'articolo 18.
21.
Regolamento (CEE) n. 3354/75 della Commissione, del 23 dicembre 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto, mediante gara, di latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame46, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 135/7647:
l'articolo 13; l'articolo 16, paragrafo 1; l'articolo 17; l'articolo 18.
22.
Regolamento (CEE) n. 231/76 della Commissione, del 2 febbraio 1976, relativo alla vendita a prezzo ridotto, a fini d'esportazione, di latte scremato in polvere, destinato all'alimentazione degli animali48:
l'articolo 4, paragrafi 2 e 3.
Art. 16
Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1976.
I prodotti ritirati dalle scorte d'intervento anterirormente al 1° ottobre 1976 restano soggetti alle disposizioni applicabili prima di tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1976. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione