Sez. 1, Sentenza n. 5076 del 24/11/1989 (Rv. 464332 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE - CODICE DI RITO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI GRAVAME - APPLICABILITÀ - PROPONIBILITÀ DI NUOVE ESECUZIONI - DIVIETO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE - CODICE DI RITO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI GRAVAME - APPLICABILITÀ - PROPONIBILITÀ DI NUOVE ESECUZIONI - DIVIETO.*
Nel giudizio di terza istanza dinanzi alla Corte d'appello, previsto dall'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla disciplina del contenzioso tributario, in alternativa con quello dinanzi alla commissione tributaria centrale, trovano applicazione, in difetto di diversa disposizione, le regole del codice di rito relative al procedimento di gravame, ivi incluso, pertanto, l'art. 345 secondo comma cod. proc. civ., in tema di proponibilità di nuove eccezioni (con l'atto di appello, da parte dell'appellante, ovvero con la comparsa di risposta o l'appello incidentale, da parte dell'appellato). (V 2131/88, mass n 45779; (V 6211/79, mass n 402938).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)