Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sulle locazioni dei beni immobili urbani a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro e' dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e rivalutate con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro per le finanze.
2. Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro e' dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.
3. Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonche' dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.
4. Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla imposta di bollo di lire cinque per ogni duemila lire o frazione di duemila lire, col massimo di lire cinquanta.
Art. 2
1. Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato gia'
censito nonche', le singole unita' immobiliari oggetto del contratto.
2. Per i contratti di locazione di durata pluriennale la imposta di
registro e' liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del precedente articolo 1, primo comma, o ai corrispettivi pattuiti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalita' di cui al successivo articolo 3.1
Art. 3
1. Il pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle proroghe pure e semplici dei contratti di locazione stipulati con scrittura privata non autenticata o con convenzione verbale, puo' essere effettuato:
a) mediante registrazione fiscale della scrittura o della denunzia verbale che dovranno contenere, oltre l'indicazione delle clausole contrattuali, l'indicazione della rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato gia' censito, nonche'
l'indicazione delle singole unita' immobiliari oggetto del contratto;b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato al
competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data di stipulazione della convenzione.
2. Il bollettino di versamento sul conto corrente postale deve recare l'indicazione della data di stipulazione e di quella di registrazione del contratto originario.
3. L'Ufficio del registro deve riportare, in calce al contratto originario, gli estremi del versamento del tributo corrisposto sulla proroga della locazione, effettuato mediante conto corrente postale.
Art. 4
1. Quando l'ammontare dei canoni di locazione relativi a contratti stipulati da persone fisiche non sia inferiore a lire 1 milione e 200 mila annue, e in ogni caso quando locatore sia una persona giuridica, il locatore stesso e' tenuto ad aprire, a proprio nome, un conto corrente postale e ad effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per le rate annuali dei contratti poliennali o per le proroghe o rinnovi contrattuali, mediante postagiro.
Art. 5
1. In caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta di registro stabilita dalla presente legge e' applicabile una sopratassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata.
2. La sopratassa e' ridotta ad un decimo nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine.
3. In caso di omessa o di infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, dell'ammontare della rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del primo comma dell'art. 1, ovvero dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti e' dovuta una sopratassa, non riducibile, pari a 12 volte la imposta annua evasa. Eguale sopratassa, non riducibile, e' dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali e per fatto del dichiarante, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto.
4. La sopratassa di cui al comma precedente e' ridotta ad un declino nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data d'obbligo e' ridotta alla meta' qualora la rettifica della infedele dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalle data della presentazione della dichiarazione stessa.
Art. 6
1. Le norme di cui agli articoli precedenti hanno effetto dal 1 gennaio 1963.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sassari, addi' 29 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO