diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 1222 del 17/01/2025 (Rv. 673558-01)

DEMANIO - DEMANIO STATALE - STRADALE | Divieto di costruzione - Distanza dall'autostrada - Art. 9 della l. n. 729 del 1961 - Applicabilità - Autostrade già realizzate in precedenza - Disciplina.
Stato
decisa il 2025-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673558-01

DEMANIO - DEMANIO STATALE - STRADALE

Il divieto di costruzione, ricostruzione e ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a venticinque metri dal limite della zona di occupazione dell'autostrada, imposto dall'art. 9 della l. n. 729 del 1961, opera soltanto per le autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore di detta legge, oppure per le autostrade la cui costruzione era già stata oggetto di concessione anteriormente a tale data; per le autostrade già realizzate alla data di entrata in vigore del citato art. 9, trova invece applicazione l'art. 1 del r.d. n. 1740 del 1933, a mente del quale è vietato costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento, ovvero da deliberazioni delle autorità competenti.

Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)