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Sez. 4, Sentenza n. 14440 del 05/03/2009 Ud. (dep. 02/04/2009) Rv. 243881 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Coordinamento tra appaltante ed appaltatore - Attività pericolosa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243881-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di sicurezza sul lavoro, l'utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche, quale nella specie un ascensore-montacarichi, rientra tra le attività "rischiose" oggetto dell'obbligo di cooperazione tra appaltante ed appaltatore. (Fattispecie nella quale l'infortunio del lavoratore si era verificato per il mancato coordinamento tra l'appaltante - che aveva continuato ad usare un ascensore durante i lavori di manutenzione - e l'appaltatore - che aveva disattivato i sistemi di protezione senza tener conto della circostanza che il montacarichi continuava ad essere utilizzato per le normali attività d'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)