Sez. 4, Sentenza n. 14440 del 05/03/2009 Ud. (dep. 02/04/2009) Rv. 243881 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Coordinamento tra appaltante ed appaltatore - Attività pericolosa - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di sicurezza sul lavoro, l'utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche, quale nella specie un ascensore-montacarichi, rientra tra le attività "rischiose" oggetto dell'obbligo di cooperazione tra appaltante ed appaltatore. (Fattispecie nella quale l'infortunio del lavoratore si era verificato per il mancato coordinamento tra l'appaltante - che aveva continuato ad usare un ascensore durante i lavori di manutenzione - e l'appaltatore - che aveva disattivato i sistemi di protezione senza tener conto della circostanza che il montacarichi continuava ad essere utilizzato per le normali attività d'impresa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)