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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022 (Rv. 665048 - 02)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Condominio - Opere di manutenzione straordinaria dell’edificio - Contenuto della delibera - Indicazione in essa del prezzo dei lavori - Necessità - Equivalenza del prezzo indicato in delibera all’importo del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. - Possibilità di trarre implicitamente da quest’ultimo l’ammontare delle spese necessarie – Esclusione.
Stato
decisa il 2022-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665048-02

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di condominio, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio; è, dunque, dal testo di tale deliberazione assembleare che deve necessariamente emergere il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale nella prima ipotesi di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., non potendo, viceversa, trarsi implicitamente dall'importo del fondo in concreto costituito quale sia l'ammontare delle spese necessarie.

Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)