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Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024 (Rv. 671883-01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Produzione dalla parte contumace in primo grado - Indispensabilità ai fini della decisione - Valutazione del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2024-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671883-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.

Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)