diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 10337 del 17/04/2024 (Rv. 670898-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento del credito nell’an e nel quantum - Cassazione per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum - Estinzione del giudizio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Giudicato sulla parte di quantum non travolta dalla cassazione - Sussistenza - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670898-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell'accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d'appello).

Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)