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Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657

Testo in vigore al

Art. 58 Riparto fra gli aventi diritto

1. Il riparto del denaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione sui beni costituenti la cauzione stessa e' disposto con provvedimento del servizio centrale e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta oppozione davanti al pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 45, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 512 del codice di procedura civile.

3. Se il ricavato della vendita di beni costituenti la cauzione e degli altri beni del concessionario non e' sufficiente al pagamento dei crediti degli enti interessati, il debito residuo e' proporzionalmente accollato a ciascuno dei creditori.

Art. 59 Reintegrazione della cauzione

1. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 56, comma 2, il servizio centrale intima al concessionario di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica.

2. Se la cauzione non e' reintegrata, il Ministro delle finanze dichiara, a norma dell'articolo 20 e seguenti, la decadenza del concessionario, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze a lui non imputabili, ritenga di accordare una proroga del termine.

Art. 60 Svincolo della cauzione

1. La cauzione e' svincolata nel caso di cambiamento di gestione solo quando non sussistono debiti del concessionario verso lo Stato e gli altri enti impositori.

2. Lo svincolo e' disposto con decreto del servizio centrale previo assenso degli enti interessati che si intende concesso qualora, decorsi sei mesi dalla richiesta, non sia stato espresso.

3. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei vincoli.

Capo IV. Diritti del concessionario

Art. 61 Compensi e rimborsi spese

1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve:

  1. a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;

  2. b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;

  3. c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elmenti considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.

3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessita' operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:

  1. a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

  2. b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

  3. c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

  4. d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare le remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e' quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministero delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonche' il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi' a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive.

6. Sono invece a carico dei contribuenti:

  1. a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;

  2. b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);

  3. c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso e' stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato.

8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicita' biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo, nonche' delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervente modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto.

8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.

Art. 62 Provvedimenti di dilazione nei versamenti

1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e della dilazione del pagamento dei tributi operano a tutti gli effetti anche nei confronti del concessionario, il quale e' esonerato, per le somme per le quali risponde del non riscosso come riscosso, dall'obbligo di effettuare il relativo versamento della scadenza stabilita.

2. Qualora i suddetti provvedimenti siano emessi successivamente al versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intendente di finanza provvede contestualmente a concedere, con proprio decreto, dilazione di pari importo a valere sul primo versamento decadale utile dei versamenti diretti.

3. I provvedimenti di revoca della sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento relativi a somme iscritte in ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso hanno effetto, nei confronti del concessionario, del primo versamento di rata utile successivo al provvedimento di revoca. Nel caso in cui il concessionario abbia goduto di dilazione sui versamenti diretti ai sensi del comma 2, il riversamento deve avvenire alla prima scadenza decadale utile successiva al provvedimento di revoca.

4. Se per fatti non imputabili al concessionario e' particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo, ovvero e' gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi e' pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.. La dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.

Titolo III. Riscossione e versamento delle entrate

Capo I. Forme e modalita' di riscossione

Art. 63 Riscossione mediante ruoli delle entrate gia' riscosse tramite esattorie

1. I concessionari provvedono alla riscossione, con ruoli resi esecutivi dall'autorita' finanziaria, dei tributi e delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti pubblici, riscossi con tale sistema dagli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data del 16 ottobre 1986.

2. L'intendente di finanza consegna i ruoli al concessionario che ne rilascia ricevuta e trasmette copia del loro frontespizio alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli. Con decrto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari necessari allo svolgimento dei suddetti controlli, nonche' alla resa delle contabilita' amministrative di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.

3. Con la consegna il ruolo diventa esigibile e produce gli effetti indicati all'articolo 32, comma 3. Se il concessionario rifiuta di ricevere i ruoli l'intendente di finanza gli notifica apposita intimazione nei modi previsti dal codice di procedura civile e riferisce al servizio centrale.

4. Per la riscossione anche coattiva dell entrate, di cui ai commi 1, 2 e 3, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succes- sive modificazioni.

5. Contro le risultanze dei ruoli relativi alle entrate degli enti locali il contribuente puo' ricorrere nei modi e nei termini di cui all'articolo 288 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Il ricorso va proposto all'intendente di finanza competente.7

Art. 64 Risultanze ed epurazione dei ruoli

1. Il concessionario, nel provvedere alla riscossione, deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati.

2. In caso di dubbio sull'entita' del contribuente il concessionario puo' richiedere gli opportuni chiarimenti.

3. Il concessionario, se rileva l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalita' e del domicilio dei contribuenti, deve farle denuncia all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o dell'ente interessato entro tre mesi dalla consegna dei ruoli, ai fini delle relative rettifiche e degli eventuali provvedimenti di sgravio, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Se un contribuente iscritto nei ruoli e' deceduto o, se persona giuridica, e' estinta o se il presupposto dell'imposizione e' venuto meno, ovvero se e' stata iscritta nei ruoli una partita di cui e' stata riconosciuta l'inesigibilita' o per l'importo di essa e' stata presentata domanda di rimborso per due anni consecutivi, il concessionario, in qualsiasi momento, deve informare l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente interessato.

5. Se sussistono le ragioni di inesigibilita' di cui al comma 4, le relative partite in carico, nonche' le altre eventuali dovute dagli stessi soggetti, sono iscritte nei ruoli successivi senza obbligo del non riscosso come riscosso. In caso di errata iscrizione di applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 2.

Art. 65 Ruoli a carico di soggetti sottoposti a procedure concorsuali

1. I ruoli, di qualsiasi specie, a carico di soggetti sottoposti a una delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla procedura di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, ovvero ad una delle preocedure ad esse assimilate, sono affidati in riscossione al concessionario senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. Se l'assoggettamento alle suddette procedure concorsuali avviene successivamente all'emissione del ruolo ed il concessionario non ha ancora presentato la relativa domanda di rimborso per inesigibilita', l'intendente di finanza, con proprio provvedimento, ne dispone la riscossione quale ruolo al semplice riscosso. Se sono stati effettuati versamenti, anche parziali, per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario ha diritto di usufruire di una corrispondente dilazione sul primo versamento utile sulla base di provvedimento dell'intendente di finanza.

3. I concessionari sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.

Art. 66 Riscossione mediante versamenti diretti

1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione mediante versamenti diretti delle imposte di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riscuotibili con tale sistema alla data del 16 ottobre 1986, nonche' delle imposte di cui allo stesso articolo 3, secondo comma.

2. Con le medesime modalita' sono altresi' riscosse l'imposta delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle societa' di persone, nonche' i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Con il decreto previsto nel quinto comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere dettate le modifiche necessarie dalle disposizioni del presente decreto alle modalita' e ai termini stabiliti ai sensi dello stesso articolo 38-bis.

3. Per la riscossione delle entrate, di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 602 del 1973.

Art. 67 Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette

1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accesorio la cui riscossione e' demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni, governative, nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai predetti tributi.

2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita':

  1. a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

  2. b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, pro- cedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

  3. c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 68 Riscossione coattiva dei tributi locali

1. i concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonche' delle tasse per concessioni regionali e comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva e' effettuata mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell'ente interessato.

2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 2.

3. Contro le risultanze dei ruoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 63, comma 5.7

Art. 69 Riscossione di altre entrate

1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresi', su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali, ed assimilate nonche' dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle societa' di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fissera' in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrante, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.

3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al compentente concessionario e' fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrante, di enti, organismi e societa', comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilita' di rinnovo degli stessi.

Art. 70 Autorizzazione al terzo incanto di enti diversi dallo Stato

1. Le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche quando il concessionario procede all'espropriazione soltanto per la riscossione di entrae spettanti ad enti diversi dallo Stato, iscritte in ruoli diversi da quelli dei tributi erariali, intendendosi sostituito l'ente impositore all'ufficio dell'amministrazione finanziaria.

Art. 71 Pagamento del prezzo di devoluzione degli immobili

1. Se il terzo incanto ha esito negativo il concessionario, nel termine di venti giorni, deve chiedere all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria il pagamento del prezzo di devoluzione nella misura prevista dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, allegando la copia autentica del verbale di esito negativo del terzo incanto.

2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 70, l'immobile e' devoluto all'ente impositore; si applicano le disposizioni del comma 1 e la richiesta di pagamento del prezzo di devoluzione deve essere fatta allo stesso ente impositore.

Capo II. Versamento delle entrate

Art. 72 Versamento delle somme riscosse mediante ruoli

1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza:

  1. a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i sei decimi dell'importo di ciascuna rata;

  2. b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del non riscosso i versamenti devono essere effettuati entro il giorno ventisette di ciascun mese, per l'importo delle rate effettivamente riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per l'importo delle rate effettivamente riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.

3. Le cedole del debito pubblico, versate dai contribuenti a pagamento delle imposte erariali, vanno versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. I buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio, di cui all'articolo 33 del presente decreto, sono accetti come denaro contante. Se l'ammontare e' superiore all'importo da versare, la differenza e' imputata in riduzione dei successivi versamenti previsti dal presente articolo.

5. Ai fini dei versamenti di cui al comma 1, dall'importo dei versamenti, va detratto, oltre al compenso di riscossione, l'ammontare delle somme che il concessionario e' autorizzato a trattenere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 62,64, 65 e 86. Tale detrazione potra' essere effettuata:

  1. a) per intero nel primo versamento utile, nel caso in cui la concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi all'importo da dedurre sono stati versati ai sensi del comma 1, lettera a) e b);

  2. b) nei limiti rispettivamente del 60 e del 40 per cento, se al momento della concessione tali versamenti non sono stati ancora eseguiti, da valere alle scadenze dei versamenti di cui al comma 1, lettera a) e b).

6. Con il decreto previsto nel comma 2 dell'articolo 63 vengono ema- nate disposizioni relative alla resa contabilita' amministrative alle ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 73 Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti

1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per i versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'uffico dei conti correnti postali.

2. I concessionari indicati all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite aul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro.

3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tal giorno e' pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta.

5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.

6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.

7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'articolo 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento.

Titolo IV. Rimborso e discarico delle quote inesigibili

Capo I. Procedimento

Art. 74 Diritto al rimborso o al discarico

1. Il concessionario ha diritto al rimborso, senza interessi, delle somme versate ai sensi dell'articolo 72, per le quali e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, ovvero al discarico delle somme per le quali non e' tenuto a tale obbligo, quando dimostri nei modi e termini previsti dagli articoli seguenti di non averle potute riscuore.

2. Il diritto al rimborso di cui al comma 1 spetta al concessionario decaduto o revocato se questi ha anticipato le relative somme in virtu' dell'obbligo del non riscosso come riscosso e sempre che non abbia debiti nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori.

Art. 75 Termini per l'espletamento della procedura esecutiva

1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico di cui all'articolo 90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto:

  1. a) con l'espropriazione mobiliare entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata, ovvero diciotto mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosita' del contribuente si e' manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a due:

  2. b) con l'espropriazione immobiliare entro ventidue mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo.

Quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi.

2. Il concessionario deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorita' giudiziaria e' stato eseguito entro quattro mesi.

3. Quando ha proceduto a norma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie.

4. Al concessionario delegato si applicano i termini di cui al comma 1 e 2, che decorrono, tranne il secondo termine indicato al comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto la delega.

5. Nei termini di cui ai precedenti commi non vanno computate le sospensioni della riscossione e degli atti esecutivi.

6. Nei casi di sospensione della riscossione e degli atti esecutivi, i termini stabiliti al comma 1, per esperire le procedure esecutive ivi prestate sono prorogati di quattro mesi, se alla data di scadenza della sospensione stessa residua un tempo inferiore a due mesi per esaurire le predette procedure.

7. Se alla data di scadenza della sospensione mancano meno di due mesi, al compimento dei termini previsti nei commi 2 e 3, il concessionario deve dimostrare che l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata e la delega e' stata inviata entro due mesi, dalla data di chiusura dell'ultimo provvedimento di sospensione.

8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano anche alle procedure gia' sospese nei confronti del conessionario delegato.458913

Art. 76 Esonero dalla procedura immobiliare

2. Le disposizioni dell'articolo 79, commi terzo, e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973 n. 602, si applicano anche per la riscossione delle altre somme di spettanza dello Stato e di altri enti pubblici.

3. Su richiesta del concessionario, l'intendenza di finanza o l'ente interessato concede l'esonero della procedura immobiliare in tutti i casi in cui si puo' ritenere che il ricavata della vendita e' assorbito dall'ammontare dei crediti aventi diritto di prelazione poziore rispetto al debito per cui si deve procedere, ovvero delle spese di procedura.

Art. 77 Presentazione della domanda di rimborso

1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o all'ente che ha emesso il ruolo entro ventiquattro mesi da quello di scadenza dell'ultima rata.

2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si e' protratta oltre il termine di cui al comma 1 per causa non imputabile a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura e' stata compiuta.

3. Se la procedura di fallimento e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che e' divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua applicazione nel foglio annunzi legali.

4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, della legge 3 aprile 1979 n. 95, e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui e' divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori.

5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato.

6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori, la domanda di discarico, o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato.

7. In caso di eredita' accettata con beneficio di inventario o di separazione dei beni chiesta dai creditori, ovvero di eredita' giacente, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi dal trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel foglio annunzi legali dello stato di graduazione, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti.

8. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi:

9. Uno degli esemplari della domanda, con l'indicazione da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di presentazione, e' restituito al concessionario in segno di ricevuta.

10. La domanda puo' anche essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la presentazione si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e' consegnata all'ufficio postale.513