Sez. 1, Sentenza n. 25859 del 03/05/2011 Cc. (dep. 30/06/2011) Rv. 250718 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Pendenza di domanda di misure alternative - Nomina di difensore di ufficio - Validità anche nel successivo procedimento di sorveglianza - Sussistenza.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il difensore di ufficio nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'ordine di esecuzione è legittimato a svolgere il proprio incarico anche nel procedimento di sorveglianza avviato a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, non operando in tal caso il principio secondo cui la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)