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Sez. 1, Sentenza n. 936 del 02/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169294 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - VALUTAZIONE GLOBALE - RIFERIMENTO AD UNA DELLE CATEGORIE DI PERSONE CUI È APPLICABILE LA DIFFIDA - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169294-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - VALUTAZIONE GLOBALE - RIFERIMENTO AD UNA DELLE CATEGORIE DI PERSONE CUI È APPLICABILE LA DIFFIDA - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione la pericolosità sociale del soggetto è da valutare in modo unitario e globale, e nel formulare il relativo giudizio il giudice non è obbligato a far riferimento ad una delle categorie indicate nello art. 1 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che riguardano invece le persone che possono essere diffidate dal questore. (V mass n 135422).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)