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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29721 del 12/12/2017 (Rv. 646600 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo - Decreto di pagamento in favore del consulente tecnico d'ufficio - Giudizio di opposizione - Parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646600-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO

Le parti di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, in cui sia stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio, sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di pagamento emesso in favore del consulente d’ufficio che ivi abbia prestato la propria attività; pertanto, l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di esse determina la nullità del procedimento e della decisione, la quale va cassata con rinvio, per essere riesaminata previa integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)