Sez. L - , Sentenza n. 17602 del 21/06/2021 (Rv. 661646 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Personale scolastico A.T.A. - Mansioni - Art. 47 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 - Pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi - Inclusione - Conseguenze - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE
In tema di personale scolastico A.T.A., ai sensi dell'art. 47 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 e della allegata tabella A, tra le mansioni di cui al profilo professionale dell'Area A rientrano anche i compiti "di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi", mentre la possibilità di fare ricorso a contratti di fornitura di servizi ausiliari non costituisce un obbligo del dirigente scolastico, né esonera il collaboratore A.T.A. dallo svolgimento delle predette mansioni. (Nella specie, è stata respinta l'impugnazione del licenziamento intimato per scarso rendimento al dipendente A.T.A. che aveva reiteratamente rifiutato di svolgere i lavori di pulizia perché ritenuti non di competenza).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/11/2007 art. 47, Contr. Coll. 29/11/2007 all. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)