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Sez. 2 - , Ordinanza n. 882 del 16/01/2018 (Rv. 646669 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Domanda di esecuzione in forma specifica - Domanda di recesso ex art. 1385, secondo comma, cod. civ. formulata in corso di giudizio - Preclusione derivante da domanda nuova - Esclusione - Fondamento. Versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria - Domanda di esecuzione del contratto in forma specifica - Domanda di recesso ex art. 1385, secondo comma, cod. civ., formulata in corso di giudizio - Preclusione derivante da domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646669-02

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

Nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente, che abbia agito per l'esecuzione del contratto, può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, nel corso del giudizio, il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2, c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova", poiché tale modificazione dell’originaria istanza costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)