Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio del 17 gennaio 2012 che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’articolo 43, paragrafo 3, del trattato stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca1, le misure dell'Unione che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri dei consigli consultivi regionali.
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la revisione di contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei limiti di cattura per determinati stock di specie a ciclo vitale breve, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla revisione dei TAC alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante la prima metà del 2012. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione2.
Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi alla revisione dei TAC di tali stock di specie dal ciclo vitale breve.
Alcuni TAC prevedono la possibilità per gli Stati membri di attribuire quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l’efficacia di un sistema di contingenti di cattura per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un’attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non solo di quanto viene sbarcato in porto. Le condizioni da soddisfare perché gli Stati membri possano attribuire tali quantitativi supplementari dovrebbero pertanto includere l’utilizzo obbligatorio di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori. Ciò dovrebbe consentire di registrare nei dettagli le catture conservate a bordo e quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. Attualmente l'uso di CCTV costituisce pertanto un prerequisito per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati3.
È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base di pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.
È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i TAC per gli stock di sogliola nel Mare del Nord, di passera di mare nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord4, dal regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock5 (il «piano per il merluzzo bianco»), e dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo6.
Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, tenendo conto dei fattori inerenti ad ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione dello stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti7, è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate.
È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2012 conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, all'articolo 9del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/20088.
Sulla base del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV.
Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell’ambito di attività di pesca demersale multispecifica. In una zona situata a ovest dell’Irlanda, nota come Porcupine Bank, è stato raccomandato nei pareri scientifici di non aumentare le catture di questa specie nel 2012. Al fine di contribuire alla prosecuzione della ricostituzione dello stock, è opportuno limitare le possibilità di pesca, in determinate parti di tale zona e in determinati periodi, al prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato.
Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia9, le Isole Færøer10, la Groenlandia11 e l'Islanda12 l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con le Isole Færøer non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2012 con tale Stato saranno conclusi all'inizio del 2012. Analogamente, le consultazioni con l'Islanda proseguiranno nel 2012. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi nel 2012, è opportuno che l'Unione stabilisca su base provvisoria le possibilità di pesca per gli stock oggetto degli accordi con l'Islanda e/o con le Isole Færøer.
Conformemente alle consultazioni fra Stati costieri in merito alla gestione dello sgombro, del melù, dell'aringa atlantico-scandinava e dell'eglefino del mare del Nord, l'Unione può autorizzare le navi UE a prelevare fino al 10 % in più del contingente ad essa assegnato, purché tali quantitativi pescati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2013. Per converso, l'Unione può prelevare nel 2013 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole per il 2012. È opportuno consentire siffatta flessibilità agli Stati membri interessati nella gestione delle possibilità di pesca in questione, in particolare permettendo loro di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità.
Le attività di pesca del merluzzo bianco svolte dall'Unione nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone CIEM I e IIB comportano tradizionalmente catture accessorie di eglefino. È pertanto necessario stabilire per tali attività limiti a dette catture accessorie che siano in linea con i livelli storici.
L'Unione è parte contraente di varie organizzazioni di gestione della pesca e collabora con altre organizzazioni in qualità di parte non contraente. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quali la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering sono gestiti dall'Unione a decorrere dalla data di adesione della Polonia. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2012, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
Nella sua 33a riunione annuale del 2011, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2012 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali possibilità di pesca, che comprendono alcuni TAC e, nel caso del gamberello nella divisione 3M, un regime di ripartizione dello sforzo, devono essere attuate nel diritto dell'Unione.
Nella sua 82a riunione annuale del 2011, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre adottato una risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
Nella sua riunione annuale del 2011 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato le tabelle di concordanza che fissano i contingenti modificati e indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti dell'ICCAT. A tale proposito l'ICCAT ha riconosciuto che, nel 2010, l'Unione ha sottoutilizzato il suo contingente per il pesce spada settentrionale e meridionale, il tonno obeso e l'alalunga. Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti dell'Unione stabiliti dall'ICCAT, è necessario che tale sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC. Da detta riunione annuale sono scaturiti anche la modifica del piano di ricostituzione del marlin azzurro e del marlin bianco, la riduzione del contingente di marlin azzurro dell'Unione, il lieve aumento del contingente di marlin bianco dell'Unione e l'adozione di una raccomandazione dell'ICCAT sulla conservazione degli squali seta. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
Nel corso della riunione annuale del 2011, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione. Le misure attualmente applicabili adottate dalla IOTC dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPRFMO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie (comprendenti possibilità di pesca) volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure provvisorie sono state rivedute nell'ambito della seconda conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO tenutasi a gennaio 2011 e saranno ulteriormente riviste nel corso della terza conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO, prevista dal 30 gennaio al 3 febbraio 2012. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi internazionali di conservazione e cooperazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, attuare le suddette misure nel diritto dell’Unione fissando un contingente complessivo per l’Unione e prevedendone la ripartizione tra gli Stati membri interessati.
Nella sua riunione annuale del 2011, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato i totali ammissibili di catture per l'austromerluzzo, il pesce specchio atlantico, i berici e il granchio rosso di fondale approvati per il 2011 e il 2012 nel corso della riunione annuale del 2010. Le misure attualmente applicabili adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.
L'ottava riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), prevista per il 2011, è stata rinviata al 2012. È tuttavia opportuno mantenere in vigore le misure di conservazione e di gestione attualmente applicabili fino a tale riunione annuale.
Nella riunione annuale del 2011 le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le sue misure relative alle possibilità di pesca. Le misure attualmente in vigore dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell'Unione.
Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti ORGP e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR (commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) va dal 1o dicembre al 30 novembre, e talune possibilità di pesca o divieti nell'ambito della zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2011, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
Il 16 dicembre 2011 l'Unione ha fatto una dichiarazione nei confronti della Repubblica bolivariana del Venezuela («Venezuela») con la quale concede alle navi battenti bandiera venezuelana possibilità di pesca nelle acque UE nella zona economica esclusiva (ZEE) al largo della Guiana francese. Occorre fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione.
L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE ai sensi del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca13, e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2012, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 29. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) limiti di cattura per il 2012;
b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013;
c) possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012 per determinati stock nella zona regolamentata dalla convenzione CCAMLR; e
d) possibilità di pesca per i periodi stabiliti all'articolo 27 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC.
3.
4.
Art. 2 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a) alle navi UE;
b) alle navi dei paesi terzi operanti nelle acque UE.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
b) «nave di un paese terzo», un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
c) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell’allegato II del trattato;
d) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
e) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
g) «apertura di maglia», l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata conformemente al regolamento (CE) n. 517/200814.
Art. 4 Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/200915;
b) «Skagerrak», la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c) «Kattegat», la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
d) zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/200916;
e) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/200917;
f) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale18;
g) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico19;
h) «zona della convenzione CCAMLR» (commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/200420;
i) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali), la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica21;
j) «zona della convenzione IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano22;
k) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona geografica d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale23, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
l) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale24;
m) «acque d'altura del Mare di Bering», la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.
Titolo II. Possibilità di pesca per le navi ue
Capo I. Disposizioni generali
Art. 5 TAC e loro ripartizione
1. I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all’UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I.
2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/200825 e nelle relative disposizioni di applicazione.
3. La Commissione rivede i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV sulla base del TAC e della sua assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia conformemente all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e al relativo protocollo.
4. Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2012, i TAC fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2:
a) lo stock di cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV in conformità dell'allegato IIB del presente regolamento;
b) lo stock di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella sottozona CIEM IIIa e nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV;
c) lo stock di spratto e le catture accessorie connesse nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV.
5. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, la Commissione rivede i TAC stabiliti all'allegato I per gli stock di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante atti di esecuzione direttamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 3. Gli atti suddetti restano in vigore per il periodo di attuazione del presente regolamento e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2012.
Art. 6 Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate
1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I. I quantitativi supplementari non superano un limite complessivo stabilito nell’allegato I ed espresso come percentuale del contingente assegnato a tale Stato membro.
2.
I quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo alle seguenti condizioni:
a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui essa appartiene, e in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %;
c) tutte le catture degli stock rilevanti per i quali sono stati assegnati quantitativi supplementari effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo totale ad essa attribuito;
In deroga alla lettera b), uno Stato membro può eccezionalmente assegnare alla nave battente la sua bandiera quantitativi supplementari che corrispondono a più del 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui appartiene la nave interessata, a condizione che:
i) i rigetti stimati per il tipo di nave siano inferiori al 10 %;
ii) sia possibile dimostrare che includere tale tipo di nave è importante per valutare le potenzialità del sistema di CCTV per finalità di controllo;
iii) il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati non sia superato per tutte le navi che partecipano alle prove.
3. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, revoca immediatamente l’assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2012.
4. Prima di procedere all’assegnazione dei quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;
d) i rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;
e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2011 dalle navi partecipanti.
5. La Commissione può chiedere che la valutazione dei rigetti stimati per il tipo di nave di cui al paragrafo 2, lettera b), sia sottoposta a un organo scientifico consultivo per esame. In mancanza di una valutazione di conferma, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione riguardo alle misure adottate per garantire che le navi interessate rispettino le condizioni relative ai rigetti stimati fissate nel paragrafo 2, lettera b).
Art. 7 Flessibilità nella gestione di taluni stock
1. Per taluni stock di cui all'allegato I uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro notifica siffatta decisione alla Commissione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione.
2. I quantitativi prelevati nel 2012 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2013 allo Stato membro in questione.
3. I quantitativi non prelevati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2013 allo Stato membro in questione.
Art. 8 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:
a) se le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell’UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell’UE non è ancora esaurita.
Art. 9 Limitazioni dello sforzo di pesca
Dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle seguenti zone:
a) lo Skagerrak;
b) la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat;
c) la sottozona CIEM IV;
d) le acque UE della divisione CIEM IIa; e
e) la divisione CIEM VIId.
Art. 10 Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
1. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/200226, che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso per la pesca di stock di acque profonde, si applica all'ippoglosso nero. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che, nel 2012, i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.
Art. 11 Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:
a) gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b) le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
Art. 12 Periodi di divieto della pesca
1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 luglio 2012: brosmio, molva azzurra e molva.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| 1 | 52° 27′ N | 12° 19′ O |
| 2 | 52° 40′ N | 12° 30′ O |
| 3 | 52° 47′ N | 12° 39,600′ O |
| 4 | 52° 47′ N | 12° 56′ O |
| 5 | 52° 13,5′ N | 13° 53,830′ O |
| 6 | 51° 22′ N | 14° 24′ O |
| 7 | 51° 22′ N | 14° 03′ O |
| 8 | 52° 10′ N | 13° 25′ O |
| 9 | 52° 32′ N | 13° 07,500′ O |
| 10 | 52° 43′ N | 12° 55′ O |
| 11 | 52° 43′ N | 12° 43′ O |
| 12 | 52° 38,800′ N | 12° 37′ O |
| 13 | 52° 27′ N | 12° 23′ O |
| 14 | 52° 27′ N | 12° 19′ O |
3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell’articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Art. 13 Divieti
1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
a) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque UE e fuori dell’UE;
b) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 43/201227
c) squadro (Squatina squatina) nelle acque UE;
d) razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
e) razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
f) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII; e
g) manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.