Sez. 4, Sentenza n. 35164 del 19/06/2003 Cc. (dep. 04/09/2003) Rv. 226177 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Pena - Limiti fissati nell'art. 132 cod. pen. - Superamento per effetto della diminuente di cui all'art. 444 cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE
L'obbligo stabilito dall'art. 132, comma secondo, cod. pen., impone di non oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, dopo che siano stati computati tutti gli aumenti e le diminuzioni relativi al concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, e tali limiti non possono essere superati neanche per effetto dell'applicazione della diminuente derivante dalla scelta della pena patteggiata, avente natura conforme alle attenuanti. (Fattispecie nella quale il giudice aveva applicato, per il reato di furto pluriaggravato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, la pena di mesi tre di reclusione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)