Codice della navigazione
Testo vigente
Art. 530 Durata dell'assicurazione della nave a tempo
1. L'assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove l'assicurazione e' stata conclusa.
2. L'assicurazione, scaduta in corso di viaggio, e' prorogata di diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave e' ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma l'assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.
Art. 531 Durata dell'assicurazione della nave a viaggio
1. L'assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l'imbarco delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave e' ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall'arrivo.
2. Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il quale la nave stessa e' stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova caricazione.
3. L'assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.
Art. 532 Durata dell'assicurazione delle merci
1. L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di destinazione.
2. Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall'arrivo nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza maggiore, l'assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo giorno.
3. In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di caricazione e di destinazione e' compresa nell'assicurazione solo in quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima di quindici giorni.
4. L'assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.
Art. 533 Avviso del sinistro
1. Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 1913 del codice civile, nell'assicurazione delle merci l'assicurato ha l'obbligo di avviso anche quando la nave e' stata dichiarata inabile alla navigazione, sebbene le merci non abbiano sofferto danno per l'avvenuto sinistro.
Art. 534 Obbligo di evitare o diminuire il danno
1. Il comandante della nave, l'assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto e' loro possibile per evitare o diminuire il danno.
2. In deroga all'articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell'assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo che l'assicurato provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.
Art. 535 Differenza tra il nuovo e il vecchio
1. Nel calcolo dell'indennita' per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.
Art. 536 Danni di avaria comune
1. L'assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facolta' di surrogarsi all'assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.
Art. 537 Indennita' per contributi di avaria comune
1. Nel calcolo dell'indennita' dovuta dall'assicuratore per contributi di avaria comune a carico dell'assicurato, si assume come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale l'assicurazione e' stata stipulata. A tale valore deve farsi riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa e' stato oggetto di stima.
2. L'ammontare del danno da risarcire e' dato dalla quota di contribuzione posta a carico dell'assicurato dal regolamento d'avaria, purche' dell'inizio del procedimento di liquidazione sia stato dato avviso all'assicuratore, prima dell'adunanza di discussione di cui all'articolo 614 o della stipula del chirografo d'avaria, in modo che l'assicuratore medesimo possa intervenire nel procedimento stesso.
Art. 538 Indennita' per ricorso di terzi danneggiati da urto
1. Nel calcolo dell'indennita' dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l'armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell'articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.
Art. 539 Sinistri successivi
1. Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell'assicurazione, piu' sinistri successivi, si devono computare nell'indennita', anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all'assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.
Art. 540 Abbandono della nave
1. L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando la nave e' perduta, o e' divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, ne' la nave puo', anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, ne' procurarseli facendone richiesta altrove;
b) quando la nave si presume perita;
c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.
Art. 541 Abbandono delle merci
1. L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennita' per perdita totale, nei seguenti casi:
a) quando le merci sono totalmente perdute;
b) quando la nave si presume perita;
c) quando nei casi previsti nella lettera a dell'articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilita' della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio;
d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantita' superano i tre quarti del valore assicurabile.
Art. 542 Abbandono del nolo
1. L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando il diritto al nolo e' totalmente perduto per l'assicurato;
b) quando la nave si presume perita.
Art. 543 Forma e termini della dichiarazione di abbandono
1. L'abbandono deve essere dichiarato per iscritto all'assicuratore nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro e' avvenuto fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla data del sinistro o da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine e' di due mesi e decorre dal giorno in cui la nave e' stata cancellata dal registro d'iscrizione. Se l'abbandono ha per oggetto la nave, la dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta nell'articolo 249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia se nel sinistro e' andato perduto l'atto di nazionalita', la pubblicazione e' compiuta con la trascrizione nella matricola.
2. La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve essere notificata all'assicuratore, in ogni altro caso deve essere portata a conoscenza dell'assicuratore medesimo con lettera raccomandata.
3. Trascorsi i termini di cui al primo comma, l'assicurato puo' esercitare soltanto l'azione di avaria.
Art. 544 Comunicazioni da farsi dall'assicurato nel dichiarare l'abbandono
1. Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.
2. In mancanza, l'assicuratore e' tenuto ad effettuare il pagamento dell'indennita' solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall'assicurato.
3. In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto d'assicurazione.
Art. 545 Oggetto dell'abbandono
1. L'abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni.
2. Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro, che da' luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso terzi.
3. Se l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile della cosa, l'abbandono e' limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.
Art. 546 Effetti dell'abbandono
1. Se la validita' dell'abbandono non e' stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono e' stata portata a conoscenza dell'assicuratore, ovvero se la validita' dell'abbandono e' stata giudizialmente riconosciuta, l'assicurato ha diritto a percepire l'indennita' per perdita totale.
2. La proprieta' delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell'articolo precedente si trasferiscono all'assicuratore dal giorno in cui gli e' stata portata a conoscenza la dichiarazione d'abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validita' dell'abbandono e' divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l'assicuratore dichiari all'assicurato di non volerne profittare.
3. La dichiarazione dell'assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell'assicurato nelle forme richieste dall'articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.
Art. 547 Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno.
2. Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2952 del codice civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa e' stata cancellata dal registro d'iscrizione.
3. L'esercizio dell'azione per ottenere l'indennita', mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione dell'azione per il conseguimento dell'indennita' d'avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.
Titolo sesto. Dei privilegi e della ipoteca
Capo I. Dei privilegi
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 548 Preferenza dei privilegi
1. I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale.
Art. 549 Privilegi sugli avanzi delle cose
1. In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su cio' che avanza ovvero viene salvato o ricuperato.
Art. 550 Surrogazione del creditore perdente
1. Il creditore che ha privilegio sopra una o piu' cose, qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello stesso debitore, puo' surrogarsi nel privilegio spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi privilegio di grado inferiore.
2. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.